LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20990/2018 R.G. proposto da:
Cantelmi Group S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Lupia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 140;
– ricorrente –
contro
CNH Industrial Financial Services S.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Luschi e Nicoletta Perluigi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, n. 15;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 10/2018, depositata il 2 gennaio 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione proposta dalla Cantelmi Group S.r.l. avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Iveco Finanziaria S.p.A. (ora CNH Industrial Financial Services S.A.), della somma di Euro 443.039,90, oltre accessori, pretesa per canoni di locazione finanziaria.
Conformemente al primo giudice ha infatti ritenuto la piena ritualità, a termini dell’art. 145 c.p.c., comma 1, secondo inciso, della prima notifica effettuata, in data 8/1/2015, al legale rappresentante della società presso la propria residenza, anzichè presso la sede della società, con la conseguenza che, dovendosi da quella data far decorrere il termine per proporre opposizione, questo doveva ritenersi ormai scaduto alla data del 20/2/2015 nella quale era stata effettuata, a mezzo p.e.c., la notifica dell’atto di citazione.
2. Avverso tale decisione Cantelmi Group S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste CNH Industrial Financial Services S.A., depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c..
Sostiene, in sintesi, che la notifica in questione non avrebbe potuto considerarsi valida poichè: a) non effettuata presso la sede legale della società, indicata in via prioritaria dalla norma processuale, ma presso la residenza del legale rappresentante, in tesi luogo di notifica solo sussidiario per l’ipotesi che la stessa non possa aver luogo presso la sede della società; b) in nessuna parte dell’atto notificato viene mai individuato nominativamente il legale rappresentante della società.
2. La censura è inammissibile sotto entrambi i profili.
2.1. Quanto al primo, lo è per aspecificità e anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.
2.1.1. La sentenza impugnata, oltre a dare atto della mancanza di un ordine di priorità e/o subordinazione quanto ai luoghi di notifica indicati nell’art. 145 c.p.c., comma 1, soggiunge che comunque, nel caso di specie, “la notifica è stata addirittura cumulativa ovvero sia presso la sede della società che presso la residenza del legale rappresentante Cantelmi Antonio in Tivoli (Roma) Strada Cairoli n. 2d, come si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo (all. 1 appellante) e nella relata di notifica (cron. 4759, vedasi nell’ultima pagina dell’art. 1 citato) nonchè nell’avviso di ricevimento sottoscritto in data 8/1/2015 proprio da Cantelmi Antonio e riportato (scannerizzato) nella pag.6 della sentenza impugnata”.
Con tale accertamento fattuale, integrante autonoma ratio decidendi e di per sè in grado di sorreggere la decisione indipendentemente dalla questione interpretativa posta, la ricorrente omette del tutto di confrontarsi.
2.1.2. La detta questione esegetica – circa la rilevanza della residenza del legale rappresentante della società, quale luogo di notifica alternativa o solo sussidiaria – risulta comunque decisa dalla Corte d’appello conformemente a pacifica giurisprudenza di questa Corte, senza che in ricorso siano esposti argomenti idonei a condurre ad una diversa interpretazione.
La possibilità che la notificazione alle persone giuridiche sia eseguita, “a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale” costituisce, come noto, innovazione introdotta (attraverso l’aggiunta di un secondo inciso all’art. 145 c.p.c., comma 1) dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. c), con decorrenza dal 1 marzo 2006 (citata L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51), e dunque applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Dottrina e giurisprudenza hanno da subito interpretato tale norma, unanimemente, nel senso che, per effetto di essa, la notifica al legale rappresentante, a mani proprie (art. 138), oppure presso la residenza, la dimora o il domicilio (art. 139), o ancora presso l’eventuale domiciliatario (art. 141), cessa di essere ipotesi sussidiaria, attivabile solo quando la notifica presso la sede fosse stata infruttuosamente tentata, come lo era sulla base del previgente ultimo comma della medesima disposizione, divenendo possibile pur quando sarebbe perfettamente eseguibile la notificazione presso la sede della persona giuridica (v. Cass. 11/06/2008 n. 15399; 13/09/2011, n. 18762; 03/05/2012, n. 6693; 04/12/2012, n. 21681; 13/12/2012, n. 22957, che ha altresì ritenuto possibile, in mancanza di espresso divieto di legge, che la notifica all’amministratore avvenga tramite del servizio postale sensi dell’art. 149; vedi ancora, conformi, Cass. 13/03/2013, n. 6345, citata in sentenza, e, da ultimo, Cass. 22/12/2017, n. 30882).
2.2. Il secondo profilo di doglianza, oltre a rimanere assorbito dal rilievo di cui sopra sub p. 2.1.1 è, comunque, a sua volta inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
Il ricorrente omette invero di riprodurre il contenuto del ricorso monitorio onde consentire di verificare l’effettiva sussistenza della dedotta lacuna nell’indicazione del destinatario della relativa notifica ed omette altresì di indicarne la localizzazione nel fascicolo processuale, laddove, come noto, è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).
Un tale onere, come noto, si impone anche in relazione alle censure di carattere processuale, avendo questa Corte costantemente affermato che, anche in ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza de ricorso per cassazione, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice una loro autonoma ricerca, ma solo una loro verifica (v. e plurimis Cass. Sez. U. 03/11/2011, n. 22726; Sez. U. 27/03/2008, n. 7930; Sez. U. 28/07/2005, n. 15781; Cass. 13/06/2014, n. 13546; 19/3/2007, n. 6371).
3. Il secondo motivo, con il quale si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nelle “sollevate eccezioni di nullità in relazione alle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di leasing”, è evidentemente un “non motivo” essendo esso riferito al merito della controversia, evidentemente non trattato dalla Corte di merito poichè rimasto assorbito dalla ritenuta inammissibilità dell’opposizione.
Il suo esame rimane pertanto precluso anche in questa sede e lo sarebbe stato anche in caso di accoglimento di ricorso.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, dovendosi ritenere inammissibile il controricorso in quanto proposto in mancanza di valida procura, tale non potendosi considerare quella generale alle liti conferita per atto notarile (v. Cass. Sez. U. n. 10266 del 27/04/2018).
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2020