Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.801 del 16/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 27592-2018 proposto da:

AUTOTRASPORTI C.A. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell’avvocato LAURA BIANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARZIO MAGNANI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA incorporante di ALLEANZA TORO SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI;

– controricorrente –

contro

CAR TRADE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1140/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. Nel 2010, Autotrasporti C.A. & C. S.n.c. conveniva in giudizio Car Trade S.r.l. ed Alleanza Toro S.p.a. (ora Generali Italia S.p.a.), al fine di sentirle condannare, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni riportati dal proprio autocarro, in conseguenza alla collisione avvenuta il 21/12/2009 in località Meano (BS).

Nella contumacia di Car Trade, proprietaria del veicolo, si costituiva in giudizio la Compagnia Assicuratrice, contestando la domanda attorea.

Il Giudice di Pace con sentenza n. 1426/11, rigettava la domanda e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza, Autotrasporti C.A. & C. S.n.c. proponeva appello.

Si costituiva Alleanza Toro S.p.a., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 1140/18 del 16/04/2018, rigettava l’appello, escludendo qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro da parte della convenuta Car Trade srl, con conseguenza conferma della sentenza di primo grado.

3. Autotrasporti C.A. & C. Snc propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Generali Italia S.p.a. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore, rispettosa anche nella sua articolazione della lettera della legge (Cass. ord. 22/02/2017, n. 4541).

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e/o per contrasto tra affermazioni inconciliabili in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.”.

La motivazione sarebbe apparente in quanto basata su elementi di giudizio inconcludenti o non suffragati da prove nella parte in cui individua la responsabilità del conduce del veicolo dell’odierno ricorrente, non avendo motivato le ragioni in base alle quali si è individuato il punto d’urto sulla sede stradale.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione agli artt. 113 c.p.c. per non aver fatto applicazione della presunzione di concorso di colpa prevista della norma (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il Tribunale di Brescia avrebbe errato nell’attribuire la totale responsabilità all’odierna ricorrente non avendo effettuato nessuna verifica circa la condotta di guida della resistente al fine di escludere in toto la sua responsabilità. Pertanto, la pronuncia sarebbe contraria al principio sancito dall’art. 2054 c.c., comma 2, perchè l’esclusione del concorso di colpa sarebbe dovuta essere sorretta da una adeguata motivazione.

7. I motivi, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono inammissibili.

Lo sono innanzitutto per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare e trascrivere, quanto meno nelle parti salienti, in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

In secondo luogo lo sono perchè le censure formulate dall’odierno ricorrente sono evidentemente dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, oltrepassando, in questo modo, i limiti propri del sindacato di legittimità. E’ il giudice del merito l’organo istituzionalmente competente alla discrezionale valutazione degli elementi di prova, limitata esclusivamente sul piano della motivazione, che deve essere coerente, in punto di diritto e sul piano logico, con i rilevi fattuali posti al suo vaglio.

Ed infatti il giudice del merito con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici ha ritenuta sulla base della valutazione delle prove, posizione (non modificata) dei veicoli dopo l’incidente (cfr. pag. 2 sentenza impugnata) escludersi la responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente del veicolo di proprietà della Car Trade srl.

In definitiva, la motivazione c’è e non presenta i vizi gravissimi soli rilevanti dopo Cass. Sez. U. 8053/14, neppure nell’identificazione del punto di collisione come desunto dallo stato di quiete provato; e, più in particolare, comunque la prova può ritrarsi anche da un complesso di circostanze che escluda in concreto la colpa dei conducenti di uno dei veicoli (nella specie, quello del convenuto), appunto valutate l’una in rapporto all’altra e senza bisogno di analitica considerazione di ogni elemento.

Le prospettate cause di inammissibilità sono state anche rilevate dalla controricorrente.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472