LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30117-2017 proposto da:
EASYJET AIRLINE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21, presso lo studio dell’avvocato GENNARO D’ANDRIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.G., BE.GI., B.E., M.M., M.L., G.A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del ‘RIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
che:
Easyjet Airline Company Ltd era convenuta in giudizio da B.G., anche quale titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori Be.Gi. ed B.E., da M.M. e M.L., nonchè da Angela G., per il risarcimento dei danni prospettati come conseguenti a un negato imbarco su un aeromobile utilizzato dalla convenuta per il trasporto passeggeri e diretto da Milano a Catania;
il giudice di pace, davanti al quale resisteva la compagnia aerea, accoglieva la domanda;
a seguito dell’appello di Easyjet il procuratore costituito in prime cure per gli originari attori si costituiva per tutti eccetto che per M.L. e il giudice disponeva la rinnovazione nei suoi confronti, entro un termine perentorio, attesa la difformità tra la data di udienza indicata nell’atto di citazione notificato e quella indicata nella copia utilizzata per la costituzione in giudizio, con conseguente incertezza sul giorno della comparizione;
Easyjet rinnovava tardivamente la notifica e il tribunale dichiarava per questo motivo, con ordinanza, l’estinzione dell’intero giudizio ex art. 164 c.p.c., comma 2, e art. 307 c.p.c., commi 3 e 4;
avverso questa decisione ricorre per cassazione Easyjet Airline Company Ltd, con un unico motivo di ricorso;
con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 11513 del 30 aprile 2019, emessa a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.L.;
a seguito dell’ottemperanza all’ordinanza è stata disposta la fissazione di nuova adunanza della Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria;
RILEVATO
che:
con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331, c.p.c., poichè il tribunale avrebbe errato nel dichiarare estinto l’intero giudizio in quanto, trattandosi di cause scindibili, l’estinzione avrebbe dovuto essere, in tesi, solo parziale, con prosecuzione del giudizio quanto alle altre parti;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
con l’ordinanza interlocutoria di cui in motivazione, è stato rilevato che il ricorso risultava invalidamente notificato a Luigi M., non rappresentato in seconde cure dal difensore destinatario della notifica in parola, bensì, come detto, in quella sede contumace, sicchè, pur trattandosi di causa scindibile, risultava necessaria la suddetta integrazione posto che il ricorso era stato proposto con conclusioni formulate in via principale nel senso della cassazione dell’ordinanza anche nei riguardi di M.;
risulta dagli atti che la parte ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso, e della relativa procura, agli indicati eredi di Luigi M.;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, chi ricorre per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perchè la successione nel processo ai sensi dell’art. 110, c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato dalla parte che lo esercita (Cass., 30/07/2014, n. 17295, Cass., 18/01/2010, n. 651);
al contempo, come anche osservato in memoria, il chiamato all’eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell’atto di riassunzione, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione (Cass., 28/06/2019, n. 17445);
nel caso, una delle notifiche, nei confronti del figlio M.A., non ha registrato inizialmente esito positivo per irreperibilità, sicchè, in tale ipotesi, non avrebbe potuto ritenersi operante il principio di cui sopra;
al contempo, il Collegio constata che la stessa notifica risulta infine agli atti effettuata con esito positivo;
l’integrazione del contraddittorio deve dunque valutarsi correttamente operata;
ciò posto, il ricorso per cassazione, con relative asseverazioni, risulta notificato telematicamente nel termine ex art. 327 c.p.c. (19 dicembre 2017) dalla data dell’ordinanza (18 maggio 2017), tenuto conto della sospensione feriale applicabile di 31 giorni;
al riguardo deve evidenziarsi che la diversa comunicazione via p.e.c. del provvedimento da parte della Cancelleria, in data 19 maggio 2017, non può ritenersi che abbia reso applicabile il termine ex art. 325 c.p.c.;
ciò in quanto il termine breve per impugnare decorre dal giorno della notificazione della decisione effettuata su richiesta di una delle parti, quale atto idoneo a sollecitare l’impugnazione, essendo pertanto a tal fine irrilevante, salvi i casi in cui sia espressamente previsto, la comunicazione integrale del provvedimento stesso a cura della cancelleria (Cass., 29/05/2018, n. 13447);
resta poi inteso che l’ordinanza in parola costituisce provvedimento ricorribile per cassazione poichè ha definito il giudizio;
quanto al merito cassatorio, il cumulo soggettivo di domande risarcitorie, tutte correlate a un unico fatto storico ma a contratti di trasporto distinti, integra come tale un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili;
ne deriva l’applicazione dell’art. 332, c.p.c., e non dell’art. 331, c.p.c., con conseguente sospensione del giudizio sino alla decorrenza del termine per impugnare, ossia sino al passaggio in giudicato nei confronti del solo soggetto destinatario dell’integrazione del contraddittorio processuale (Cass., 18/04/2017, n. 9773), nel caso a seguito di ordine di rinnovo della citazione in appello ritenuta nulla;
ne discende, ulteriormente, che l’estinzione per mancato rinnovo, nel termine perentorio stabilito, dell’ordine di rinnovazione della citazione e relativa notificazione disposto dal giudice, doveva essere dichiarata limitatamente al soggetto destinatario del rinnovo medesimo, non potendo aver alcun riflesso, in termini di preclusione della tutela, sugli altri soggetti (cfr., ad es., Cass., 03/07/2008, n. 18242, pagg. 8-9; cfr., in fattispecie contigue, Cass., 20/03/2010, n. 6824, Cass., 08/07/2014, n. 15539);
deriva da quanto sopra che il ricorso dovrà essere rigettato quanto alla posizione degli eredi di M.L., posto che l’estinzione nei confronti di quest’ultimo, verso il quale sono state estese come visto le conclusioni, è stata correttamente dichiarata, mentre va accolto nel resto;
spese al giudice del rinvio in relazione all’accoglimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nei confronti degli eredi di M.L. e lo accoglie nel resto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Siracusa perchè, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019 Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2020