LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3867/2014 proposto da:
C.P. DETTO G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 35, presso lo studio dell’avvocato CARLO FRANCESCO GALLAS, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MISCALI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. ***** DI ORISTANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERRUCCIO AMENDOLA 8, presso lo studio dell’avvocato MARIA ADELAIDE TARAS, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ANGELO MISCALI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 277/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/08/2013 R.G.N. 300/2012.
RILEVATO
che:
1. C.P., dipendente dell’Azienda USL n. ***** di Oristano, profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Oristano l’Azienda datrice di lavoro chiedendo che fosse accertato lo svolgimento di mansioni superiori assimilabili a quelle degli impiegati di concetto della cat. B dal 1 novembre 2001 al 30 novembre 2008, con conseguente condanna dell’USL al pagamento delle relative differenze retributive;
2. il Tribunale, con decisione n. 277/2013, accoglieva il ricorso e condannava la convenuta al pagamento in favore del C. della somma di Euro 12.662,52;
3. la decisione era riformata dalla Corte d’appello di Cagliari, che con sentenza n. 277/2013, in accoglimento dell’appello dell’Azienda, respingeva l’azionata domanda;
riteneva la Corte territoriale, sulla base dell’istruttoria documentale e testimoniale condotta dal giudice monocratico, che le mansioni svolte dall’appellato rientrassero nella categoria di appartenenza essendo emerso che il C. avesse svolto prevalentemente attività di coadiutore amministrativo di cat. B nell’unità operativa di assegnazione;
escludeva che lo stesso avesse svolto “mansioni amministrative complesse” riconducibili come tali alla cat. C;
4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.P. con due motivi;
5. l’Azienda Sanitaria USL n. ***** di Oristano ha resistito con controricorso;
6. C.P. ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. comparto sanità del 20/9/2001, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, ed illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione;
lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla ricostruzione delle mansioni nel periodo dedotto in giudizio e rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i testi escussi avrebbero unanimemente riferito in ordine allo svolgimento da parte sua di mansioni amministrative complesse;
deduce che non sarebbe stata tenuta in alcuna considerazione la circostanza, documentata, che egli, presso il Presidio Ospedaliero “*****”, avesse ottenuto la delega per le funzioni e gli adempimenti di Ufficiale di Stato Civile e cioè per compiti in relazione ai quali non poteva escludersi che costituissero mansioni amministrative complesse, trattandosi di funzioni tipiche dell’assistente amministrativo, cat. C;
rileva, inoltre, che le indicate mansioni superiori erano state svolte non solo in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, ma esclusivo, non essendo state svolte da altro dipendente del P.O.;
2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.;
rileva che la sentenza impugnata avrebbe violato palesemente il principio costituzionale secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro;
3. entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati;
3.1. alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass. 6 luglio 2015, n. 13928; v. pure Cass. 16 luglio 2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257);
ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;
3.2. la Corte territoriale, dopo una puntuale disamina dei contenuti professionali delle categorie di riferimento (e cioè di quella B, di appartenenza del C. e di quella C, oggetto di rivendicazione), ha ben spiegato, con motivazione che certo supera il minimo costituzionale, le ragioni per le quali non fosse possibile aderire alla posizione sostenuta dall’appellato che pretendeva di ricondurre i suoi compiti nell’alveo delle declaratorie della cat. C (ex VI livello) del c.c.n.l. del comparto sanità;
ha, a tal fine, evidenziato che, nel complesso, i pur molteplici compiti svolti abitualmente dal C. non rivestissero quelle caratteristiche di complessità richieste dalla declaratoria contrattuale del profilo di assistente amministrato ma fossero perfettamente riconducibili al profilo professionale di coadiutore amministrativo nel quale il predetto era inquadrato;
ha, in particolare, precisato che non potesse essere assegnato alcun valore dirimente alla circostanza che il C. avesse la delega a ricevere le dichiarazioni di nascita all’interno del P.O. “*****”, incombenza che il medesimo svolgeva mediante l’utilizzo di moduli predeterminati e che pertanto rientrava nella previsione nella cat. B prevedente anche “la compilazione di documenti e modulistica con l’applicazione di schemi determinati”;
ha, altresì, rilevato che le ulteriori attività espletate dal predetto (e così quelle svolte in occasione delle competizioni elettorali) non potessero essere considerate come attribuite in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e che non fossero riconducibili nell’ambito dell’attività di studio, programmazione e ricerca i compiti di predisposizione di schemi o carichi di lavoro annuale degli autisti di ambulanza;
4. non sono accoglibili le ulteriori censure di violazione e falsa applicazione di legge e di contratto collettivo;
4.1. le doglianze, pur prospettate come error in iudicando, risultano sostanzialmente incentrate su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti decisivi e non sull’interpretazione ed applicazione alla fattispecie della disciplina contrattuale di riferimento;
4.2. al riguardo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ora nei limiti di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394);
è dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa;
4.3. in ogni caso nella specie non si riscontra alcun errore di sussunzione risultando evidente dal raffronto tra le declaratorie che, mentre alla rivendicata categoria superiore B sono affidate “mansioni amministrativo contabili complesse”, a quella inferiore di inquadramento C “appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, nonchè autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima”; in quest’ultima rientra la figura del coadiutore amministrativo addetto a “classificazione, archiviazione, protocollo di atti, compilazione di documenti e modulistica con l’applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l’ausilio del relativo macchinario, stesura dei testi mediante sistemi di video scrittura o dattilografia o attività di sportello”;
è indubbio che a tale ultima categoria si attagli la professionalità del ricorrente che, secondo la ricostruzione in fatto della Corte territoriale (non sindacabile in questa sede di legittimità), al netto di talune incombenze svolte solo in occasione di adempimenti elettorali (e quindi di certo prive del carattere della prevalenza), svolgeva attività semplici, anche di sportello, attività di protocollo di atti e di compilazione di moduli prestampati, ciò pur a voler considerare i compiti accessori ad esse correlati;
quanto alla predisposizione di schemi o carichi di lavoro annuale degli autisti di ambulanza, che secondo la Corte territoriale si era sostanziata in un mero e normale conteggio delle ore svolte da tali autisti, correttamente ne è stata esclusa la riconducibilità all’attività di studio, programmazione e ricerca di cui alla norma pattizia, presupponente evidentemente anche un’analisi dei dati rilevati, nel caso in esame ritenuta insussìstente;
5. l’accertato corretto inquadramento del C. esclude, infine, ogni violazione dei principi fissati dall’art. 36 Cost.;
6. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
7. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
8. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020