Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.819 del 16/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28044/2014 proposto COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato UGO DI PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO BUDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/05/2014 R.G.N. 1284/2012.

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 781 del 2014, ha rigettato l’appello proposto, nei confronti di B.P., dal Comune di Messina avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Messina.

2. Il Giudice di primo grado aveva accolte la domanda proposta dal lavoratore, dipendente del Comune di Messina, e aveva riconosciuto il diritto dello stesso alle differenze retributive maturate tra quanto corrisposto per la posizione economica B1 e quanto, invece spettante per la posizione economica B3.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Comune di Messina prospettando un motivo di ricorso.

4. Resiste con controricorso il lavoratore.

CONSIDERATO

1. Che con l’unico motivo di ricorso il Comune di Messina ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del CCNL, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto enti locali, del 24 aprile 1999 (in particolare artt. 3, 7, 13 e 15, ed allegate tabelle A, B, e C), nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 347 del 1983, come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990.

La Corte d’Appello aveva applicato erroneamente la disciplina contrattale sovrapponendo la mansione di autista di mezzi pesanti (ex IV qualifica funzionale, trattamento retributivo B1), con la mansione di autista di scuolabus e di macchine operatrici complesse (ex V qualifica funzionale, trattamento economico B3).

Il ricorrente espone che il lavoratore non poteva pretendere il trattamento retributivo riconosciuto ai dipendenti dell’area B, posizione economica B3, perchè il D.P.R. n. 333 del 1990, aveva previsto l’inquadramento nella V qualifica funzionale per i soli conduttori di macchine operatrici complesse e per gli autisti di scuolabus.

2. Il motivo è fondato.

Va precisato che il lavoratore, dipendente del Comune di Messina, con la qualifica di autista di mezzi leggeri partecipava nel febbraio 2C01 alla selezione interna per la copertura di n. 58 posti di autista di mezzi pesanti e, con Det. n. 341 del 2003, gli veniva attribuita la qualifica ci “autista di mezzi pesanti” e la posizione economica B1 ex IV qualifica funzionale.

Il CCNL 31 marzo 1999 di revisione del sistema di classificazione del personale aveva fissato le corrispondenze con il precedente regime, stabilendo che dovessero essere inquadrati nella posizione economica B3 gli autisti di quinto livello, al quale non apparteneva il ricorrente che, quindi, noi poteva pretendere l’inquadramento rivendicato.

La Corte d’Appello, erroneamente, non ha escluso che le mansioni di conducente di mezzi pesanti potessero essere ricondotte al livello B, posizione economica B3, atteso che il CCNL 31 marzo 1999, di revisione del sistema di classificazione del personale, ha ricondotto alla posizione economica B3 le sole mansioni in precedenza espletate dal personale in possesso della V qualifica funzionale.

3. Chiara in tal senso (si v., Cass., n. 6 del 2017, che ha esaminato analoga fattispecie) è la declaratoria dei profili professionali riconducibili all’area B, poichè le parti collettive, dopo avere precisato che appartengono a detta categoria i lavoratori addetti alla conduzione “di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti)”, hanno aggiunto che “ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983, come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”.

In origine, infatti, erano riconducibili alla quarta qualifica funzionale dell’area tecnica manutentiva le attività di “conduzione di automezzi pesanti e/o complessi, di scuolabus, di macchine operatrici complesse che richiedono una specifica abilitazione e patente”.

Il D.P.R. n. 333 del 1990, art. 34 e la tabella 2 richiamata nella disposizione hanno modificato solo parzialmente la classificazione, poichè la quinta qualifica è stata attribuita ai soli conduttori di macchine operatrici complesse ed agli autisti di scuola bus, non ai conducenti “di automezzi pesanti e/o complessi”, per i quali è rimasto immutato l’originario inquadramento nella IV qualifica funzionale.

4. Il ricorso va accolto. La sentenza di appello va cassala con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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