Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.824 del 16/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11142 – 2018 R.G. proposto da:

C.A. – c.f. ***** – L.A. – c.f. ***** –

M.A.S. – c.f. ***** – MA.AR. –

c.f. ***** – ME.SE.DA. – c.f. ***** –

MU.GI. – c.f. ***** – P.F. – c.f. ***** –

U.B. – c.f. ***** – V.U. – c.f. ***** – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Teulada, n. 38/A, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Mechelli che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Alessandro Mariani li rappresenta e difende in virtù

di procure speciali in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto dei 29.5/16.10.2017 della corte d’appello di Roma, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 10.7.2002 C.A., L.A., M.A.S., Ma.Ar., Me.Se.Da., Mu.Gi., P.F., U.B. e V.U. adivano il tribunale amministrativo regionale della Sardegna.

Con sentenza n. 473 del 12.5.2011 il t.a.r. definiva il giudizio.

Con ricorso alla corte d’appello di Roma depositato in data 11.6.2012 i ricorrenti si dolevano per l’irragionevole durata – determinata in 6 anni – del giudizio “presupposto”.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto dei 29.5/16.10.2017 la corte d’appello di Roma dichiarava il ricorso improponibile e compensava le spese di lite.

Evidenziava la corte che non si aveva riscontro della proposizione nel giudizio “presupposto” dell’istanza di prelievo, proposizione necessaria siccome il ricorso per equa riparazione era stato esperito successivamente al 16.9.2010 – di di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, dell’allegato 4 – e siccome alla medesima data del 16.9.2010 il giudizio amministrativo “presupposto” era ancora pendente.

Avverso tale decreto C.A., L.A., M.A.S., Ma.Ar., Me.Se.Da., Mu.Gi., P.F., U.B. e V.U. hanno proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo, variamente articolato; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da attribuirsi all’avvocato anticipatario Alessandro Mariani.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi in sede di applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54 – come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, dell’allegato 4 – alla luce degli artt. 13 e 6 C.E.D.U..

Deducono che nel giudizio amministrativo “presupposto” alla data dell’11.7.2005 era già stato superato il limite di durata “ragionevole”; che dunque l’art. 54 del D.Lgs. n. 112/2008 – come modificato dall’art. 3,23 co., dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010 – è stato applicato retroattivamente in relazione ad un’ipotesi nella quale il diritto all’equo indennizzo era già maturato.

Formulano richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Deducono in ogni caso che nel giudizio amministrativo “presupposto” avevano depositato istanza di fissazione d’udienza, con cui avevano insistito in ordine a quanto richiesto con il ricorso introduttivo.

Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

Invero con sentenza n. 34 del 6.3.2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, art. 4 e dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6 e 46 della C.E.D.U..

Più esattamente il testo legislativo dichiarato incostituzionale è il seguente:

“la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”.

Il giudice di rinvio quindi rivaluterà in toto la res litigiosa alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.

In accoglimento del ricorso il decreto dei 29.5/16.10.2017 della corte d’appello di Roma va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto dei 29.5/16.10.2017 della corte d’appello di Roma; rinvia alla stessa corte d’appello in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2020

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