LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6130 – 2019 R.G. proposto da:
D.A.M. – c.f. ***** –
C.M.G. – c.f. ***** –
B.E. – c.f. ***** –
C.B. – c.f. ***** –
C.A.M. – c.f. ***** –
M.D. – c.f. ***** –
C.L. – c.f. ***** –
V.B. – c.f. ***** –
M.A. – c.f. ***** –
G.A. – c.f. ***** –
R.A. – c.f. ***** –
G.T. – c.f. ***** –
elettivamente domiciliati in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate che li rappresentano e difendono in virtù
di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore INTIMATO avverso il decreto della corte d’appello di Perugia n. 2309/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. I ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Roma – depositato nel marzo del 2012 – e successivamente, all’esito della declaratoria di incompetenza per territorio della corte di Roma, in riassunzione, alla corte d’appello di Perugia – depositato nel luglio del 2015 – si dolevano per l’eccessiva durata del giudizio, del pari ex lege n. 89 del 2001, intrapreso dinanzi alla corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel luglio del 2006.
Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”. Resisteva il Ministero della Giustizia.
2. Con decreto n. 2309 dei 12.3/31.7.2018 la corte di Perugia accoglieva il ricorso e condannava il Ministero a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 1.125,00 oltre interessi nonchè a rimborsare ai difensori anticipatari, avvocato Giovambattista Ferriolo ed avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dei ricorrenti le spese di lite, liquidate in Euro 450,00 per compenso professionale ed in Euro 8,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
3. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
4. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 37 del 2018.
Deducono che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 1.125,00 – dell’indennizzo accordato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4,1 co., , dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018; l’impugnato decreto, si ribadisce, è stato depositato il 31.7.2018. Il D.M. n. 37 del 2018, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7) ed applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 6), ha modificato il D.M. n. 55 del 2014, comma 1, nel senso che, al terzo periodo, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; e nel senso che, al quarto periodo, le parole “diminuzione di regola fino al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”).
Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 255,00, fase introduttiva Euro 255,00, fase istruttoria Euro 283,50, fase decisionale Euro 405,00.
Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 1.198,50. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 450,00.
6. In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 2309/2018 va cassato – nei limiti dell’addotta censura – con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudice di rinvio valuterà l’applicabilità al caso di specie della previsione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.
7. Non sussistono i presupposti perchè i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Invero, ed a prescindere dall’accoglimento del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all’esperito ricorso, il decreto della corte di appello di Perugia n. 2309 dei 12.3/31.7.2018;
rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020