LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12014-2018 proposto da:
COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI, in persona del Sindaco p.t.
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO N. 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CASCONE, GIULIANA SENATORE;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, GIA’ MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del Funzionario procuratore Dott. C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 235/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
La Unipol Sai ha concesso garanzia a favore del Comune di Cava dei Tirreni, per le opere di urbanizzazione che la società “Parco l’Avvocatella s.r.l.” si era obbligata a realizzare su un lotto oggetto di convenzione urbanistica.
Il Comune di Cava dei Tirreni, a seguito dell’inadempimento della società obbligata, ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’allora Milano Ass.ni, oggi Unipol, per la somma dovuta a garanzia dell’esecuzione delle opere rimaste inadempiute.
L’Assicurazione ha proposto opposizione, e nel giudizio relativo si è costituita anche la società “Parco l’Avvocatella”.
Il Tribunale, in primo grado, riconoscendo la natura autonoma della garanzia, ha confermato il decreto ingiuntivo e condannato la società “Parco l’Avvocatella” al rimborso a favore della compagnia di assicurazione delle somme da quest’ultima corrisposte al Comune.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Milano Ass.ni (ora Unipol), e l’impugnazione è stata parzialmente accolta dal giudice di secondo grado che ha ridotto la somma originariamente riconosciuta al Comune di Cava da 329.221,44 Euro a 265.407, 86 Euro.
Il Comune di Cava dei Tirreni ricorre avverso tale pronuncia con tre motivi, anche con ulteriori memorie.
V’è costituzione della Unipol Sai spa con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La ratio della sentenza impugnata è nell’interpretazione dell’oggetto del contratto di garanzia. Secondo i giudici di appello la garanzia copriva solo le opere di urbanizzazione primaria, e non quelle di urbanizzazione secondaria. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto invece l’operatività della polizza sia per le une che per le altre, da qui la riduzione operata in appello.
2.- Il Comune di Cava dei Tirreni propone tre motivi.
Tutti e tre sono rivolti a contrastare, come vedremo, una ratio diversa da quella effettiva e brevemente richiamata sopra.
Con il primo motivo infatti il Comune denuncia violazione dell’art. 1376 c.c., in tema di interpretazione del contratto, e dell’art. 18 della convenzione di lottizzazione nonchè delle norme sulle condizioni generali di polizza.
Secondo la ricorrente, la sentenza non avrebbe tenuto conto della natura autonoma della garanzia, o meglio, non avrebbe tratto da tale natura le conseguenze dovute.
Se invece ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto riconoscere che al soggetto garantito spettava l’intero importo della polizza e non già una sua minore entità. Questa tesi è argomentata ritenendo una erronea interpretazione della polizza e della convenzione di lottizzazione.
Il motivo è inammissibile oltre che comunque infondato.
Come già evidenziato, la corte di appello ha ridotto l’importo dovuto non già come conseguenza della interpretazione del contratto come non autonomo, come accessorio al rapporto garantito. Ed infatti alle pagine 11 e 12 esamina la questione e conclude nel senso che il contratto deve intendersi come contratto autonomo di garanzia. Del resto, lo stesso ricorrente nei motivi successivi dà atto di questa corretta qualificazione operata dalla corte di appello.
Piuttosto, i giudici di secondo grado operano la riduzione della somma dovuta in base all’argomento che la polizza copriva solo le opere di urbanizzazione primaria, era cioè rilasciata solo per l’esatto adempimento di queste ultime, con esclusione di quelle di urbanizzazione secondaria (“Detto rapporto ha inteso operare garanzia fideiussoria esclusivamente per le opere di urbanizzazione primaria”, pagina 9; “Di conseguenza, la garanzia fideiussoria può essere riconosciuta solo… per gli importi afferenti alle opere di urbanizzazione primaria”, pagina 10).
Cosi che la ratio della decisione non sta nell’avere ridotto la somma in ragione di un disconosciuto carattere autonomo della garanzia o in ragione di errate conseguenze da trarsi da quella natura. Nè sta in una erronea interpretazione delle disposizioni richiamate, in quanto la corte ha correttamente inteso il contratto come avente natura autonoma.
La limitazione affermata in sentenza è relativa semmai all’oggetto della garanzia, vale a dire al tipo di prestazione coperta.
Errata è la tesi del ricorrente che dalla natura autonoma del contratto doveva discendere anche il pagamento delle opere di urbanizzazione secondaria, posto che la natura autonoma non incide sul contenuto del contratto, ma semmai ha riguardo alla relazione con il rapporto sottostante.
2.1.- In tal modo è infondato anche il terzo motivo, con il quale il Comune deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà.
Vi sarebbe contraddizione tra la circostanza di aver riconosciuto la natura autonoma della garanzia e quella di non aver poi tratto la conseguenza che al Comune spettava la somma intera.
Nessuna contraddizione, v’è invece, per quanto detto sopra, dal momento che la natura del contratto non ha affatto condizionato la decisione di ridurre la somma, inferita semmai dall’oggetto della prestazione di garanzia, limitata alle opere di urbanizzazione primaria.
2.2.- Inammissibile è il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso.
La corte di merito non avrebbe tenuto conto di un argomento addotto dal Comune, relativamente alla circostanza che, essendo la garanzia di natura autonoma, la Unipol non poteva opporre eccezioni relative al rapporto sottostante.
Si tratta, a ben vedere di un argomento difensivo, di un motivo a sostegno delle proprie difese, e non già di un fatto, nei termini in cui lo intende l’art. 360 c.p.c., n. 5.
Infine, ed a chiusura dell’esame dei motivi, va osservato che l’accertamento operato dal giudice di merito circa l’oggetto della prestazione contrattuale di garanzia (vale a dire se ricomprendesse le opere di urbanizzazione secondaria o solo quelle di urbanizzazione primaria) è frutto di una valutazione del giudice di merito, che non è censurata qui con i motivi di ricorso, che, come detto, si appuntano sulla diversa questione degli effetti che l’autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello principale comporta.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5600,00 Euro, oltre 200,00 Euro per spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020