Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.855 del 17/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18157-2017 proposto da:

COMUNE ALBENGA, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO VALLERGA;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SGB SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 455/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata in data 8/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 8/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO, che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilità degli altri due motivi di gravame.

RILEVATO

che:

il Comune di Albenga ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di Immobiliare SGB S.r.l. e avverso la sentenza n. 1510/2015 della Corte di appello di Genova, pubblicata in data 8 maggio 2017, di rigètto dell’appello proposto dal predetto Comune avverso la sentenza n. 786/2015 del Tribunale di Savona;

Immobiliare SGB S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO

che:

è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia, con il quale il difensore del ricorrente, avv. Mauro Vallerga – munito di procura speciale rilasciata su foglio materialmente congiunto al ricorso, che gli conferisce espressamente anche il potere di rinunciare agli atti del giudizio – ha rappresentato che, successivamente alla notifica del ricorso all’esame, le parti sono addivenute ad un accordo transattivo in relazione ad ogni questione tra loro pendente e hanno, quindi, sottoscritto, in data 8 gennaio 2018, atto di transazione “per gli effetti del quale il Comune di Albenga… non ha più interesse alla prosecuzione del pendente giudizio di Cassazione nei confronti della società Immobiliare SG8 S.r.l…., e quest’ultima, a sua volta, non ha nulla da pretendere da parte” del ricorrente e che con tale atto le parti hanno convenuto “l’abbandono del giudizio di Cassazione (R.G. n. 18157/2017) a spese compensate” e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del predetto giudizio e, in ogni caso, cessata la materia del contendere tra le predette parti;

ritenuto che:

il richiamato atto di rinuncia va qualificato come rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c., evidenziandosi che l’art. 306 c.p.c., cui pure il ricorrente ha fatto espressamente riferimento, inserito nel titolo I (relativo al procedimento davanti al tribunale) del libro II del codice di rito, non si applica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al giudizio di cassazione (Cass., sez. un, ord., 25/03/2013, n. 7378; Cass. 5/05/2011, n. 9857);

va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva in questa sede;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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