LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22958-2018 proposto da:
J.M., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato VITTORIO D’ANGELO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 7652/2018, depositato il 18.6.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.11.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
J.M., cittadino del Gambia, propone ricorso, affidato ad unico motivo,per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della sua richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o, in subordine, di protezione umanitaria;
il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1.con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7, 8, art. 24 Cost., art. 14 CEDU e art. 26 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale non abbia tenuto conto del fatto che la sua famiglia gli ha negato il diritto allo studio, che lo Stato di provenienza non è intervenuto, e che dunque egli ha subito la violazione di uno dei più basilari diritti umani, a fronte della quale avrebbe dovuto essergli concesso quantomeno un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
1.2. la doglianza risulta inammissibile in quanto trascura del tutto le motivazioni in base alle quali il tribunale ha negato la ricorrenza di circostanze di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale (insufficienza, a tal fine, dell’unico aspetto evidenziato, ovvero “l’attestato di frequenza di un corso di alfabetizzazione” in Italia) e sollecita una diversa valutazione del merito della controversia sulla scorta di una questione di fatto – la violazione del diritto all’istruzione nel Paese di provenienza – cui il provvedimento impugnato non fa cenno e che dunque, in difetto della specifica indicazione del “quando” e del “come” sia stata dedotta nel corso del procedimento, risulta del tutto nuova;
2. le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero controricorrente le spese processuali, che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020