LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5250/2014 R.G. proposto da:
R.M., elettivamente domiciliata in Roma, via G Boni n. 1, presso lo studio dell’avv. Francesca Bellocco, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Comini, giusta procura notarile rep. ***** del ***** per notar M.P. di *****, in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 149/66/13 della Commissione tributaria regionale di Milano, sez. staccata di Brescia 66, depositata in data 18 settembre 2013;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia in Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso Irap presentata da R.M. in relazione agli anni di imposta dal 1998 al 2008.
2. Ha rilevato il giudice di appello che “dalla copia del Registro dei cespiti ammortizzabili e dalle dichiarazioni fiscali allegate si evince che i redditi conseguiti dal contribuente – negli anni di imposta in esame – sono oggettivamente apprezzabili, e che sono compatibili con elementi tipici di organizzazione, nel senso indicato dai Giudici delle leggi”.
3. Per la cassazione della citata sentenza R.M. ricorre con due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè del D.P.R. n. 270 2000, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo che la sentenza avrebbe erroneamente intrepretato i presupposti impositivi Irap nella fattispecie inerente all’attività del medico di medicina generale, qual è la ricorrente.
b. Secondo motivo: “Omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; difetto assoluto o motivazione apparente” deducendo la nullità o l’erroneità della sentenza laddove avrebbe omesso di motivare su quali elementi concreti abbia fondato la rilevata idoneità delle prove versate in atti a dimostrare l’autonoma organizzazione fondante la pretesa erariale.
2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.
3. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
4. La sentenza impugnata consta di sei pagine di motivazione, la cui quasi totalità è dedicata all’esplicitazione delle ragioni dell’adesione a una tesi di dottrina generale sull’identificazione dei presupposti applicativi della disciplina dell’Irap. La sussunzione degli esplicitati principi nel caso concreto è affidata alle sole poche righe trascritte nella superiore fase descrittiva del processo. Da tali parole, tuttavia, non è dato assolutamente comprendere quali concreti riscontri nelle prove in atti abbiano potuto formare il convincimento della CTR sulla sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento alla tassazione, limitandosi la sentenza a richiamare il registro dei cespiti ammortizzabili e le dichiarazioni fiscali, senza ulteriormente esplicitare le ragioni del proprio convincimento. Si tratta di una motivazione meramente apparente, per come espressamente interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte nel vigore della novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).
5. Il giudice del rinvio, nel rinnovare il giudizio, avrà cura di valutare anche l’eccezione dell’Ufficio circa la tempestività dell’istanza di rimborso in riferimento a determinate annualità o frazioni di annualità.
6. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia in Brescia, in diversa composizione, che provvederà a regolare altresì le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020