Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.905 del 17/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5451/2016 proposto da:

VILLA FRIEDENBERG S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4, presso lo studio dell’avv. Stefano Coen del foro di Roma, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all’avv. Davide Druda del foro di Padova

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1309/7/15 pronunciata il 12.6.2015 e depositata il 1.9.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

RITENUTO

CHE:

1. La VILLA FRIEDENBERG S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1309/7/15 pronunciata il 12.6.2015 e depositata il 1.9.2015, che aveva rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia e dichiarato legittimo l’accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto l’IRES e l’IVA per l’anno 2006.

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

3. La controversia veniva fissata nella camera di consiglio del 28.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1, c.p.c.

4. La contribuente tuttavia nelle more del giudizio provvedeva al pagamento previsto per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

CONSIDERATO

CHE:

1. In data 27.12.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Venezia, dando atto del pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione della lite D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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