Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.947 del 17/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3539/2015 proposto da:

C.V. & C. S.a.s., già Co.ma.pel. S.n.c. di C. e L., C.V. e L.P., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Priscilla, n. 4, presso lo studio dell’avv. Stefano Coen del foro di Roma, che li rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all’avv. Alberto Buscema del foro di Padova;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1697/8/14 pronunciata il 22.9.2014 e depositata il 5.11.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

RITENUTO

Che:

1. C.V. & C. S.a.s., già Co.ma.pel. S.n.c. di C. e L., C.V. e L.P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1697/8/14 pronunciata il 22.9.2014 e depositata il 5.11.2014, che aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova e dichiarato legittimi gli atti impositivi impugnati avente ad oggetto il pagamento dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2007.

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

3. La controversia veniva fissata nella Camera di consiglio del 28.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

4. I contribuenti tuttavia nelle more del giudizio provvedevano al pagamento previsto per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

CONSIDERATO

Che:

1. In data 7.11.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Padova, dando atto del pagamento da parte dei contribuenti di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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