LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29266/2018 R.G. proposto da.
F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO AVAGNINA;
– ricorrente –
contro
P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO SALA, MAURIZIO LEONE;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 6859/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2019 dal Presidente Dott. DE STEFANO Franco;
RILEVATO
che:
F.D. ricorre, affidandosi ad un ricorso – notificato il 16/10/2018 – articolato su di un motivo per la fase rescindente e sulla riproposizione di quelli originari per la fase rescissoria, per la revocazione dell’ordinanza n. 6859 del 20/03/2018 di questa Corte suprema di cassazione, con cui è stato rigettato il suo ricorso contro la sentenza n. 9653/13 del Tribunale di Milano, l’appello avverso la quale era stato dichiarato dalla Corte d’appello di quel capoluogo inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., di revoca del decreto ingiuntivo conseguito in danno di P.R. ed accoglimento della domanda proposta da questa per il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 52.237,66, da non diligente adempimento del contratto d’opera professionale per la difesa in giudizio dinanzi alla CTR Lombardia ed in particolare per avere consigliato di proporre ricorso per cassazione contro la sfavorevole pronuncia del giudice tributario – identificata col n. 134/50/2005 a relativo termine oramai spirato;
in particolare, questa Corte ha respinto il primo motivo di ricorso rilevando come “il F., pur affermando di non risultare costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR 134/50/2005”, non avesse “neanche dedotto nè provato di non avere avuto conoscenza del detto giudizio per le su indicate nullità”, cioè, “per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”;
al ricorso resiste con controricorso la P., che in via preliminare stigmatizza la sensibile difformità della trascrizione in ricorso dell’ordinanza gravata rispetto al suo testo effettivo, per poi contestare pure la stessa configurabilità di un errore revocatorio e ribadire le difese già espletate per l’eventuale fase rescissoria;
è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; il ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2, ultima parte.
CONSIDERATO
che:
il ricorrente prospetta quale errore revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la circostanza che questa Corte avrebbe escluso che egli avesse neppure dedotto o provato di non aver avuto conoscenza del detto gìudizio per le su indicate nullità: ricordando come lo stesso Tribunale di Milano avesse invece riscontrato che il F. aveva avuto conoscenza dell’esistenza della sentenza della CTR 134/50/05 soltanto in data 08/03/2006, da ciò desumendo la sufficienza ai fini della prova della sua ignoranza della sentenza della CTR; nega, inoltre, il ricorrente che l’errore verta su dati giuridico-fattuali, visto che nel ricorso gli era stato sufficiente il richiamo a quel dato di fatto (sulla conoscenza dell’esistenza della sentenza nel marzo 2006) per concludere che il termine lungo per l’impugnazione sarebbe scaduto il 23/04/2007;
alla disamina di tutti i motivi va premesso che (Cass. Sez. U. 16/11/2016, n. 23306, ove ulteriori ed ampi richiami):
– l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell’ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sè favorevoli, all’esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l’errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o – meno che mai – di indagini o procedimenti ermeneutici;
– pertanto, l’errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (integrando tale inesatto apprezzamento, semmai, il detto vizio logico deducibile secondo il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5);
– del resto, una valutazione implica di per sè sola una decisione e quindi una ponderazione o scelta tra più possibilità od alternative, tanto escludendo la configurabilità dell’errore revocatorio: l’errore di percezione deve invece riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo e che deve essere rappresentato e ricostruito all’interno di questo come elemento di una fattispecie da sussumere nel successivo giudizio di diritto; sicchè l’errore che cade sugli atti e i documenti della causa non è rilevante in se stesso, ma solo nella misura in cui si risolve in un errore di percezione di un fatto;
– l’art. 395 c.p.c., n. 4 si premura di dare la definizione di errore “di fatto”: questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare II contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice; e, per di più, deve trattarsi di un contrasto in termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l’una e l’altra;
– ciò che rileva è quindi una radicale e insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, costituite l’una da quella risultante dalla sentenza del giudice e l’altra da quella che si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa; pertanto, deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale o meramente percettivo, riferita a fatti univocamente ed incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e quindi insuscettibili di diverso apprezzamento: e mai può allora rilevare, a questi fini, un errore che implichi un benchè minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto;
– la rappresentazione del fatto (o del complesso di fatti) materiale è – in altri termini – qualificabile come univoca quando è evidente, quando cioè non implica giudizio, sia pure elementare, inteso ad eliminare potenziali o effettive divergenze; mentre la supposizione deve comportare valutazione di causalità tra fatto presupposto e suo diretto accertamento da parte del giudice;
– inoltre, il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi: sicchè non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice;
ciò premesso, è indispensabile trascrivere letteralmente e senza interpolazionì di sorta il tenore della qui gravata ordinanza di questa Corte, viste alcune, singolarmente decisive ed effettivamente sussistenti, imprecisioni nella trascrizione riportata invece in ricorso: “Come già affermato da questa Corte, invero, “nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza…” (Cass. 23323/2013; conf. tra le altre, Cass. 7653/2016 e Cass. 12761/2011; difforme solo Cass. 6048/2013 la cui motivazione viene ritenuta dal collegio non condivisibile); nel caso di specie il F., pur affermando di non risultare costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR 134/50/2005, non ha neanche dedotto nè provato di non avere avuto conoscenza del detto giudizio per le su indicate nullità; correttamente, pertanto, il Tribunale e la Corte di appello non hanno dato alcun rilievo alla data di effettiva conoscenza della sentenza della CTR”;
come rilevato dalla controricorrente, nel ricorso (a pag. 17) l’ordinanza oggetto di revocazione è trascritta invece nel seguente letterale tenore: “Come già affermato da questa Corte, invero, “nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza…” (Cass. 23323/2013; conf. tra le altre, Cass. 7653/2016 e Cass. 12761/2011;…); nel caso di specie il F., pur affermando di non risultare costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR 134/50/2005, non ha neanche dedotto nè provato di non avere avuto conoscenza del detto giudizio per le su indicate nullità; correttamente, pertanto, il Tribunale e la Corte di appello non hanno dato alcun rilievo alla data di effettiva conoscenza della sentenza della CTR”;
ritiene il Collegio che tale difformità sia una seria violazione dei doveri del difensore, che non può mai immutare il contenuto degli atti che impugna, oltretutto prospettandoli afflitti da peculiari vizi che, quand’anche potessero integrare un ammissibile errore di fatto (cosa da escludersi in ogni caso nella fattispecie), si fondano sulla versione immutata rispetto al vero degli atti stessi: doveri di lealtà e di diligenza oltretutto particolarmente più pregnanti ed intensi in un giudizio di legittimità;
a tale peculiare situazione deve porsi, ai fini del giudizio di revocazione, rimedio con accesso diretto all’ordinanza gravata;
ed al riguardo è evidente che la ratio decidendi della mancata allegazione e prova, posta a base della qui gravata ordinanza, si riferisce intanto ad un apprezzamento di risultanze processuali, ma soprattutto alla circostanza, del tutto diversa da quella che l’odierno ricorrente insiste – anche in memoria – nel ritenere sufficiente e per di più a qualificare come errore revocatorio, dell’ignoranza non già di per sè sola considerata, ma di quella stessa ignoranza siccome ed esclusivamente in quanto dipendente da una nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza: ciò che, a dispetto di impropri ed inutili richiami a diversi precedenti di questa Corte, del tutto non pertinenti alla fattispecie, integra proprio una valutazione – assolutamente non consentita – degli atti di causa sotto la specie della considerazione della ratio decidendi del provvedimento oggetto dell’originario ricorso per cassazione;
resta irrilevante l’ulteriore considerazione, pure prospettata dalla controricorrente, che sarebbe stato ben difficile che l’odierno ricorrente, che aveva egli stesso proposto due distinti ricorsi e quindi anche quello cui era seguita la sentenza all’esito di processo che ora diceva di ignorare, potesse invocare quanto meno una delle cause sole idonee o rilevanti a giustificare l’ignoranza stessa, cioè la notificazione del ricorso, cui aveva provveduto – o avrebbe diligentemente dovuto provvedere – egli medesimo;
il motivo di pretesa revocazione non può allora in alcun modo ricondursi alla nozione di errore di fatto come sopra ricostruita: ed il ricorso, non configurandosi l’errore revocatorio e così risultando inammissibile il motivo relativo alla fase rescindente, va dichiarato nel suo complesso inammissibile, evidentemente preclusa la fase rescissoria ed assorbiti i motivi ad essa relativi;
a tanto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente;
la peculiare condotta del ricorrente, che ha stravolto in ricorso, con la soppressione e l’interpolazione di un inciso decisivo nella sua riproduzione pure definita testuale, il passaggio motivazionale della qui gravata ordinanza, integra, a convinto avviso del Collegio, gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, nei sensi reputati equi come in dispositivo (applicabile i ratione temporis per il tempo in cui è iniziato il presente giudizio, che integra un’impugnazione straordinaria): potendo valere i presupposti elaborati al riguardo, se non altro per il giudizio di legittimità, da questa Corte fin da Cass.. 07/10/2013, n. 22812, ma soprattutto da Cass. ord. 22/02/2016, n. 3376 (a mente della quale “ai fini della condanna… ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai prìncipi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali”), ovvero da Cass. 21/07/2016, n. 15017, ovvero ancora da Cass. 14/10/2016, n. 20732, per una somma che stimasi equa nella misura indicata in dispositivo;
la stessa peculiarità della condotta del ricorrente impone poi di segnalarla, con separato provvedimento del presidente di questo Collegio, al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, cui è iscritto il difensore che quell’atto ha così formato, per quanto di eventuale competenza anche ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, Titolo V, nonchè del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, adottato il 21/02/2014 dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, comma 5, di detta legge, in particolare del suo art. 11;
poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, di Euro 5.000,00 (tremila/00).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre2019.
Depositato in cancelleria il 17 gennaio 2020