LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 625/2017 proposto da:
AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO, 92, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco N.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA SANSONI;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2427/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ARTURO BENIGNI per delega;
udito l’Avvocato MARIA ROMANA CILIUTTI per delega.
FATTI DI CAUSA
La società Avis Budget Italia ha ricevuto, da parte di Equitalia e per conto del Comune di Firenze, una cartella di pagamento per violazioni del C.d.S., commesse da conducenti di veicoli che la stessa Avis aveva concesso a noleggio, a breve o lungo termine.
La Avis sostiene di non essere tenuta in solido con il conducente al pagamento della sanzione, in quanto la solidarietà è semmai ravvisabile tra quest’ultimo ed il locatario del veicolo, qualora non vi fosse corrispondenza tra i due.
Il Giudice di Pace di Firenze ha respinto questa tesi sostenendo che l’art. 196 C.d.S., nella ipotesi di noleggio, aggiunge al conducente ed al proprietario, anche il locatario del veicolo, non già sostituisce questo a quello.
E tale ratio decidendi è stata confermata in appello dal Tribunale di Firenze, che ha in più ritenuto conforme alla ratio dell’art. 196 C.d.S., la tesi della responsabilità solidale del proprietario in aggiunta a locatario e conducente, anche sulla base dell’argomento che le ipotesi in cui tale solidarietà è esclusa sono tassative, e che nel caso del noleggio v’è estrema variabilità dei soggetti che hanno la disponibilità del veicolo.
La Avis contesta questa ratio con due motivi di ricorso, attraverso i quali sostiene invece la tesi della responsabilità solidale del solo locatario e del conducente, e della omessa considerazione del fatto che, appena ricevuta notifica dei verbali di accertamento, ha comunicato i nomi dei locatari dei veicoli coinvolti.
Resiste con controricorso il Comune di Firenze, che deposita memoria.
Il Pm ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La ratio della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Firenze interpreta dell’art. 196 C.d.S., comma 1, u.p., nel senso che, nel caso di noleggio, oltre a proprietario e conducente, risponde della violazione anche il locatario, e dunque nel senso che quest’ultimo è aggiunto al proprietario e non già a questi sostituito.
Questa conclusione è affermata sulla base del fatto che nel noleggio di auto senza conducente, è difficile identificare l’utilizzatore, e comunque che il rischio del pagamento è a carico del concedente, rischio che la società di noleggio può traslare sul cliente.
2.-1.- Ricorre Avis Budget Italia Spa, con due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 196 C.d.S..
Secondo la ricorrente questa norma, nel caso di noleggio, renderebbe il locatario responsabile della violazione, quando commessa da un conducente diverso da lui, unitamente a quest’ultimo, ed in sostituzione del proprietario.
Questa conclusione sarebbe imposta dalla circostanza che l’ultima parte del detto articolo, al comma 1, prevede che, nel caso di cui all’art. 84 C.d.S., ossia nel caso di noleggio, è il locatario il responsabile solidale, con ciò intendendo dire che lo è in sostituzione del proprietario, reso tale dalla prima parte dell’articolo in questione, e dunque come eccezione ad essa.
Ciò altresì in considerazione del fatto che le stesse circolari amministrative impongono al Comune di chiedere al noleggiatore i nominativi dei locatori, e ricevutane indicazione, di notificare a questi ultimi, e non al proprietario, la contestazione della infrazione.
Con il secondo motivo invece l’Avis denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso consistente, per l’appunto, nella circostanza di avere comunicato al Comune di Firenze l’identità dei locatori dei veicoli, e dunque di aver posto il Comune nella condizione di identificare l’autore della violazione cui rivolgersi per la contestazione, circostanza rilevante a maggior ragione se si pensa che, per effetto delle circolari del Ministero, il Comune, avuta identificazione dei conducenti, deve rivolgere nei loro confronti la sua pretesa.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente, avendo in comune un’unica e dirimente questione.
Questa Corte ha già ritenuto, in caso assolutamente analogo (anche quanto ai motivi fatti valere), che l’art. 196 C.d.S., nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello (Cass. 1845/2018). La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poichè nel caso di noleggio “il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario ed il nominativo di quest’ultimo è noto solo al locatore” (Cass. 1845/ 2018, in termini analoghi Cass. 18988/2015).
La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate (Cass. 18988/2015; 1845/2018), cosi che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti (dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del comune verso quest’ultimo (Cass. 1845/2018).
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1800,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020