Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.999 del 17/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10896-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche nella qualità di procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti Inps (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 408/2017 della CORTE GENOVA, depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 408 del 4.10.2017, la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’INPS e, per l’effetto, confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di S.E. volta alla declaratoria dell’insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonchè al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero – professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale essi erano iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

è rimasto intimato S.E.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e allo Statuto INARCASSA, artt. 7, 23 e 37, approvato con D.L. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

il motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite; segue, ex plurimis, Cass., sez. VI., n.14445 del 2019);

non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che, attenendosi all’orientamento richiamato, esaminerà ogni ulteriore questione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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