LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11960/2019 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Orvieto, 1, presso lo studio dell’avvocato Ventura Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Astorri Letizia;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2519/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2020 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 3/12/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale in ordine alle istanze per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona avanzate da R.S. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorrente, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese perchè lo zio minacciava la sua famiglia in quanto voleva impossessarsi di tutti i beni caduti in eredità dopo la morte del nonno. Affermava inoltre di essere arrivato in Italia ancora minorenne all’età di ***** anni.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’analisi della situazione personale del ricorrente ritenendolo non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito mediante ricerche specifiche sui siti accreditati la situazione attuale ed aggiornata del paese e l’esistenza del pericolo di danno grave alla persona.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati, con riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del Decreto succitato, va osservato che – secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020). A tal riguardo, deve ritenersi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), o di altre fonti internazionali citate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, da richiedersi agli enti a ciò preposti. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020), mentre la Corte territoriale non ha citato alcuna fonte oggetto di consultazione.
Conseguentemente deve essere accolto il ricorso proposto per i primi due motivi, assorbito il terzo, cassata la sentenza impugnata mentre deve essere disposto il rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021