Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.124 del 08/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10556/2019 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorace Antonio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana, n. 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3902/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2020 da Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI DI CAUSA

S.L., di nazionalità *****, ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria innanzi al tribunale di Milano, impugnando la decisione di rigetto della Commissione territoriale. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda con sentenza impugnata davanti alla Corte di appello di Milano la quale, con la pronunzia indicata in epigrafe, ha respinto l’impugnazione. La Corte di appello ha evidenziato che con il il richiedente inizialmente reso alla Commissione territoriale il richiedente aveva giustificato l’allontanamento del Mali in ragione del suo arresto avvenuto in relazione al lavoro svolto all’interno di un hotel di proprietà di uno zio che le autorità governative non volevano proseguisse l’attività alberghiera, rivendicando la proprietà del suolo. Secondo tale originaria versione il richiedente era riuscito a fuggire dalla prigione per una distrazione delle guardie, temendo di essere nuovamente arresto in Gambia in caso di rientro. Successivamente, il richiedente aveva modificato parzialmente la versione dei fatti innanzi al giudice di primo grado, allorchè aveva dichiarato che l’arresto era derivato dal rifiuto opposto alle forze di polizia a che egli dismettesse l’attività lavorativa nell’albergo, senza più riferire che la proprietà dell’albergo apparteneva allo zio, in più producendo un ordine di arresto in fotocopia. L’ultima versione dei fatti era poi stata corroborata da un testimone assunto innanzi al Tribunale.

Ora, secondo la Corte di appello le dichiarazioni rese dal S. erano poco credibili e generiche e contraddittorie in relazione alla proprietà dell’albergo, alla presenza dello zio ed alle ragioni che avevano determinato l’intervento della polizia gambiana. Quanto al documento prodotto, lo stesso era costituito da una fotocopia dalla quale non potevano trarsi elementi di certezza circa la provenienza, nè il richiedente aveva spiegato come era venuto in possesso dello stesso e perchè non lo avesse prodotto innanzi alla Commissione territoriale, innanzi alla quale aveva dichiarato di essere rimasto in carcere fino al 20 agosto 2013, ancorchè dalla fotocopia risultasse l’evasione come avvenuta il giorno 11 luglio 2013. Non ricorrevano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nè di quella sussidiaria, dovendosi escludere in base ad una fonte giornalistica che il Gambia versasse in una condizione sussumibile sotto il paradigma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. La Corte di appello ha poi escluso la ricorrenza del diritto al rilascio di permesso per motivi umanitari non essendovi prova che il richiedente in caso di ritorno in patria, potesse avere difficoltà a trovare un lavoro adeguato a garantirgli un’esistenza dignitosa.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale ha resistito il Ministero dell’interno con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione della dir. 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007. La Corte di appello avrebbe omesso di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, tralasciando di indicare le contraddizioni evidenziate nel racconto del richiedente e sottraendosi all’obbligo del soccorso istruttorio.

La censura è inammissibile, ove si consideri che il giudizio di non credibilità del richiedente è stato operato dalla Corte di appello in modo preciso e conforme al modulo legale fissato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, evidenziando i numerosi profili di implausibilità e contraddittorietà che escludono quella passività dell’organo giudicante alle quali si riferisce il ricorrente nel motivo di censura. La censura, in altri termini, finisce con l’aggredire le valutazioni operate dal giudice di appello in ordine alle dichiarazioni rese dal richiedente nelle diverse fasi del procedimento, sulle quali questa Corte non può indagare, a pena di invadere la sfera del merito invece riservata al giudice di appello.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omesso esame delle dichiarazioni del richiedente e delle allegazioni concernenti le condizioni del paese di origine. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe tralasciato di esamine le notizie in ordine alla reale situazione del Gambia risultante da organi di stampa e dal sito ufficiale del Ministero degli esteri.

La censura è inammissibile in relazione alle contestazioni generiche operate rispetto alle valutazioni che la Corte di appello ha espresso per escludere che la situazione geopolitica del Gambia potesse inquadrarsi in un fenomeno di violenza generalizzata derivante da conflitti armati capaci di cagionare danno grave alla popolazione e da giustificare la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Valutazioni che il ricorrente contesta sulla base di richiami generici a fonti non meglio indicate.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione al peggioramento delle condizioni generali del Gambia che avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile, scontrandosi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello in ordine alla situazione del Gambia dalla quale proveniva il richiedente.

Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, rilevando che la situazione politica del Gambia avrebbe dovuto giustificare la condizione di vulnerabilità del richiedente e dunque consentire il riconoscimento del permesso umanitario.

Tale censura è inammissibile, avuto riguardo alla motivazione della Corte di appello corretta in diritto e fondata su specifici profili valutativi che hanno condotto il giudicante ad escludere la condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, considerando gli elementi già esaminati a proposito del rigetto delle domande di protezione internazionale e la probabilità che il richiedente possa reinserirsi nel mondo del lavoro in caso di rientro in patria. Circostanze, queste ultime, che non consentono a questa Corte il riesame di siffatti accertamenti fattuali.

Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della somma di Euro 2100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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