LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
4ESSE & PARTNERS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI BIZIOLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4259/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 /11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Lodi, con sentenza n. 10/16 sez. 1, accoglieva il ricorso proposto dalla 4 Esse & Partners srl avverso l’avviso di liquidazione ***** per imposta successione, catastale ed ipotecaria 2012 relativa all’atto costitutivo della “*****” con riferimento ai beni immobili ed alle quote sociali di proprietà del disponente F.M..
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 4259/2017, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la 4 Esse & Partener srl, in qualità di Trustee, sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso e memoria l’Agenzia delle Entrate.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della imposizione a tassa fissa relativa all’imposta ipotecaria e catastale nonchè la debenza dell’imposta di successione.
primo luogo va dichiarata l’ammissibilità del ricorso contenendo lo stesso adeguate censure alla sentenza impugnata sia in fatto che proponendo questioni di diritto alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
Nel merito, il motivo è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso il consolidato orientamento secondo cu il trasferimento dal “settlor” al `trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo (come verificatosi nel caso di specie) avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poichè non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che e tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, e soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta, di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass. 975/18; Cass. 2 I614/16; Cass. 25478/15).
Il principio secondo cui con l’istituzione di un trust non si verificano di regola effetti traslativi e stato molto di recente riconfermato da questa Corte anche in riferimento all’l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, avendo precisato che tale imposta è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiafio, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. 19167/19; Cass. 1131/19).
Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l’affermazione della Agenzia ricorrente secondo cui, poichè nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo. Come, infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio (con cui si dovrà escludere la proporzionalità dell’imposta ipotecaria e catastale, da determinarsi in misura: fissa, nonchè la debenza in toto dell’imposta successoria),e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2021