Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.130 del 08/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 15953/2019 proposto da:

N.T., domiciliato in Roma, Via del Tritone, 169, presso lo studio dell’avvocato Bernardo Botti, e rappresentato e difeso dall’avvocato Galletti Guido;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 5;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 123/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’impugnazione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, da N.T., cittadino ***** avverso l’ordinanza del Tribunale di Pordenone che rigettava l’opposizione del provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva disatteso la domanda di protezione internazionale del primo nella ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza N.T. con due motivi cui resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La procura conferita dal ricorrente all’avvocato Guido Galletti, in tale veste indicato nell’intestazione del ricorso, è nulla.

Il richiamo contenuto nell’atto difensivo al “mandato a margine dell’atto introduttivo del presente procedimento, rilasciato anche per la fase di legittimità” non vale ad individuare, nei denunciati suoi caratteri, una procura speciale alle liti nel chiaro riferimento operato, per la locuzione utilizzata, alla procura conferita per il giudizio di merito che sconfessa del mandato difensivo, proprio, la specialità privo come esso è di ogni menzione del ricorso per cassazione e della sentenza impugnata (vd. Cass. n. 4069 del 18/02/2020; Cass. n. 28146 del 05/11/2018).

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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