Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.131 del 08/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10953/2019 proposto da:

M.J.U., rappresentato e difeso dall’avv. CARMELO CATAUDELLA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 527/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 7.9.2017 il Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da M.J.U. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Interponeva appello l’ M.J. e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, n. 527/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.J.U. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, nelle sue varie articolazioni.

La censura è inammissibile. Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il Bangladesh, suo Paese di origine, in conseguenza della condizione di povertà estrema in cui si trovava a vivere e delle minacce di morte ricevute dal proprietario di un terreno confinante a quello di sua proprietà, che voleva acquistarlo e non si era rassegnato al rifiuto ricevuto. La Corte siciliana ha ritenuto che la storia non fosse idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, e tale specifica statuizione non risulta adeguatamente attinta dalla censura in esame. Il ricorrente, infatti, si diffonde nella descrizione del contesto interno del Bangladesh, nel tentativo di ricostruire una condizione di sostanziale assenza del potere statale, ma non riferisce alcun elemento concreto in relazione alla sua storia personale ed alla valutazione di non idoneità che di essa è stata fatta dal giudice di merito. L’unico accenno al fatto che il vicino sarebbe stato un uomo ricco, che come tale avrebbe goduto della protezione della polizia, contenuto a pag. 5 del ricorso, non è sufficiente ad attingere il giudizio di inidoneità di cui anzidetto.

Anche la contestazione relativa alla scorretta valutazione, da parte della Corte territoriale, della condizione del Bangladesh non è assistita dal necessario grado di specificità, posto che la Corte di Appello indica le fonti informative idonee ed aggiornate che ha consultato e le specifiche informazioni da esse ricavate (cfr. pag. 6 della sentenza). Di conseguenza, risulta rispettato il precetto stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed il vizio della motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte catanese avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile. La Corte isolana dà atto che il richiedente non aveva documentato alcuna idonea forma di integrazione nel tessuto socio-ecomomico italiano e, quindi, alcun profilo di vulnerabilità. La censura si limita a contrapporre a tale statuizione la generica deduzione che l’ M.J. avrebbe acquisito una ottima padronanza della lingua, lavorerebbe come bracciante agricolo e sarebbe molto benvoluto, senza tuttavia aver cura di specificare di quale tipologia di rapporto di lavoro di tratti, quando esso abbia avuto inizio, quali siano le sue caratteristiche essenziali (durata, natura, retribuzione, ecc.), nè in quali termini il richiedente sarebbe un individuo benvoluto ed inserito nella comunità locale. Va ribadito, sul punto, che ai fini della concessione della tutela umanitaria il richiedente deve dimostrare di essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio di subire una lesione al nucleo ineludibile dei suoi diritti fondamentali, nella declinazione che di tale concetto è stata affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471). Tale valutazione si articola in un procedimento complesso, che parte dall’esame del contesto interno esistente nel Paese di origine del richiedente, prende in considerazione il suo livello di integrazione socio-lavorativa in Italia ed apprezza, alla luce di tali elementi, il rischio di compromissione dei suoi diritti umani che potrebbe derivare da un eventuale rimpatrio. L’integrazione, pertanto, deve essere documentata in modo preciso e, comunque, non esaurisce l’ambito della complessa ed articolata valutazione demandata al giudice di merito. Poichè nel caso specifico il ricorrente non indica in modo preciso alcun elemento concreto che il giudice di merito non avrebbe considerato o avrebbe considerato in modo non corretto, la doglianza non appare assistita dal necessario grado di specificità.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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