Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13344 del 18/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3249/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Magliano Sabina n. 24, presso lo studio dell’avv. Maria Gentile, unitamente all’avv. Giancarlo Gentile, da cui è rapp.to e difeso come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I., rapp.to e difeso dall’avv. Rita de Aloe, ed elett.te domiciliato presso lo studio dell’avv. Tonino Presta, in Roma, alla via della Giuliana n. 32, come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1140/2/14 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata il 30/5/2014, non notificata;

letta la relazione del sostituto procuratore Dott. Tommaso Basile che ha concluso per l’accoglimento;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 1140/2/14, depositata il 30 maggio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dalla società concessionaria avverso la sentenza n. 681/1/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di iscrizione di ipoteca di cui era stata contestata la mancata indicazione del responsabile del procedimento;

3. la CTP aveva accolto il ricorso rilevando che gli atti erano sottoscritti da un funzionario delegato ma non dal responsabile della procedura; la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado con identica motivazione;

4. avverso la sentenza di appello Equitalia Sud S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 10 gennaio 2015, affidato a due motivi; la contribuente si costituiva con controricorso e depositava memoria ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. con memoria del ***** il contribuente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, nonchè l’avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini, con dichiarazione di rinuncia al giudizio.

Osserva che:

1. In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio. (Vedi Cass. n. 22118, Cass. n. 23173 e Cass. n. 28349 del 2017).

2. l’istanza presentata dalla contribuente risulta anche corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

3. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

3.1 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite che restano a carico della parte che le ha anticipate.

3.2 Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015) e lo rende applicabile per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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