Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.146 del 08/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 452-2020 proposto da:

S.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3251/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/08/2019 R.G.N. 3259/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

CHE:

– S.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia depositata agosto 2019, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del ***** e che si era allontanato dal proprio Paese, secondo quanto riferito dinanzi alla Commissione, l'*****, per aver subito il furto di sette mucche da parte dei predoni e, in base a quanto riferito dinanzi al Tribunale, il 27/6/2017, per il “timore dei ribelli” che avevano attaccato due volte il villaggio;

– il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia;

– con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 per omessa motivazione;

– con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c.;

– con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per mancata valutazione della situazione del Paese del richiedente ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– i quattro motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e devono essere accolti;

– questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 15215 del 16/07/2020) che il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di giudizio di legittimità;

– nel caso di specie, nonostante il ricorrente avesse allegato di essere originario del *****, la motivazione della Corte d’appello è tutta incentrata sulla attuale situazione del *****, talchè deve escludersi che sia stata correttamente esercitata l’attività decisoria nel rispetto delle disposizioni legali valevoli in punto di prova nell’ambito della protezione internazionale e di quella umanitaria (Cass. n. 28975/2019);

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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