Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15835 del 07/06/2021

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In materia di esercizio della responsabilità genitoriale il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337-bis c.c. e ss. è quello del luogo in cui il minore ha la “residenza abituale” al momento della domanda; l’indicato criterio, identificandosi nella residenza abituale il luogo in cui trova espressione e tutela l’interesse del minore ad una crescita equilibrata, introduce una questione di fatto al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi dal giudice dinanzi al quale la questione sulla competenza sia stata proposta, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, di cui assicurare un sereno sviluppo psicofisico, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, firme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16562-2020 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICA PORCU;

– ricorrente –

contro

P.G. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA PIREDDA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SCALIA LAURA;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Cagliari.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La signora F.P. propone ricorso per regolamento di competenza avverso il decreto in data 23 marzo 2020 con cui la Corte di appello di Cagliari ha rigettato, per quanto rileva in giudizio, il reclamo proposto avverso il decreto in data 19 luglio 2019 del locale Tribunale che adito ai sensi degli artt. 337-bis c.p.c. e ss., per l’adozione dei provvedimenti di affido, prevalente collocazione e mantenimento del minore P.F., nato a Nuoro il *****, da P.G. e F.P., aveva ritenuto la propria competenza per territorio nel rilievo che il piccolo F., che aveva compiuto tre anni il 2 aprile 2019, aveva vissuto dal gennaio 2018 nella città di Cagliari che doveva essere considerata, pertanto, luogo di dimora abituale del bambino.

Il Tribunale aveva quindi disposto il trasferimento della residenza del minore da Bologna, in cui il piccolo viveva con la madre ivi trasferitasi dal settembre del 2019, a Cagliari.

3. Con il proposto ricorso per cassazione la signora F.P., con unico articolato motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 e 15 comma 3 lett. a) e b) del Regolamento UE n. 2201 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

4. Nelle deduzioni difensive, il criterio della residenza formale e quindi della residenza avuta dal figlio alla data della proposizione della domanda introdotta ex artt. 337-bis c.p.c. e ss., dal padre, criterio la cui applicazione aveva guidato la decisione dei giudici di merito, doveva ritenersi non rispettoso dell’interesse del minore che, nell’ambito dei procedimenti su affido e collocazione permanente, connota anche la determinazione della competenza per territorio.

La valutazione dei giudici doveva quindi ricomprendere ogni aspetto che aveva influito sulla scelta della dimora del minore senza alcuna limitazione agli aspetti consolidatisi al momento della domanda e con estensione a quelli potenzialmente realizzabili secondo un giudizio di prognosi probabilistica.

Poichè il minore, di tenerissima età, sin dai primi mesi di vita aveva cambiato frequentemente abitazione stando per alcuni periodi a Bologna, per altri a Cagliari ed altri ancora a Nuoro, sempre convivendo con la madre, era per ciò stesso difficoltoso individuare una dimora abituale secondo i canoni tradizionali.

Il provvedimento impugnato aveva negato qualsiasi rilievo alla circostanza che il bambino avesse vissuto per diverso tempo a Bologna dove aveva frequentato l’asilo ed ove vi era la disponibilità dell’abitazione materna, luogo che si connotava per essere “unico punto di riferimento fisso e stabile” diversamente da tutte le altre permanenze temporanee e domicili provvisori avuti in Sardegna, a Nuoro, Sinnai e Cagliari.

La decisione era stata influenzata dalla circostanza che la dimora a Bologna era stata prescelta su “unilaterale” iniziativa della signora F., senza il consenso del signor P., con condotta che era stata apprezzata dai giudici come riprovevole e tanto là dove, invece, la volontà di tornare a Bologna era stata dalla prima manifestata al proprio compagno sin dalla nascita del loro figlio.

Andava pertanto escluso l’intento della madre di realizzare un trasferimento momentaneo per radicare il foro competente in applicazione della tecnica del cd. forum shopping.

Il bambino aveva ottenuto la residenza nella città di Bologna a far data dal 3 settembre 2018 e quindi prima della notifica, intervenuta il 18 ottobre 2018, del ricorso promosso dal padre per ottenere i provvedimenti di cui all’art. 337 bis e ss. c.p.c.

Il decreto non aveva tenuto conto della precarietà della sistemazione della signora F. e del piccolo F. a Cagliari, città in cui nessuno dei genitori del piccolo disponeva di una abitazione propria, e dell’evidenza che a Sinnai il minore aveva vissuto solo per tre settimane, tra il dicembre 2017 ed il gennaio 2018.

La circostanza che il bambino avesse frequentato l’asilo nido a Cagliari dall’ottobre 2018 al maggio-giugno 2019 era poco significativa e tanto in considerazione della circostanza che nel successivo anno egli avrebbe avuto accesso al superiore ciclo scolastico sicchè nessuna prognosi di stabilità avrebbe potuto essere connessa alla prima frequentazione.

D’altra parte, con il successivo decreto del 31 dicembre 2019 il Tribunale di Cagliari, nel regolamentare in via provvisoria le modalità di visita del minore da parte del padre, muoveva proprio dal legame del piccolo con la città di Bologna.

Per l’impugnata decisione era stato sacrificato il principio di prossimità a tutela degli interessi del minore, di rilevanza comunitaria (art. 15 Reg. CE n. 2201 del 2003), in applicazione dell’art. 5 c.p.c. e del principio della perpetuatio competentiae che deve trovare contemperamento nei procedimenti riguardanti minori.

La residenza di Bologna era stata la dimora abituale del piccolo F. prima dell’instaurazione del giudi7io su affido e mantenimento da parte del genitore, avendo il bambino ivi abitato quanto meno fino al dicembre 2017 ed era tornata ad essere la sua residenza formale dal 3 settembre 2018 all’attualità.

5. Il signor P. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., in cui ha insistito per il rigetto del ricorso.

6. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte, ex art. 380-ter c.p.c., comma 1, con le quali ha chiesto di dichiararsi la competenza del Tribunale di Cagliari.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-ter c.p.c., comma 2.

7. In via preliminare deve darsi atto, in via ufficiosa, della tardività, nei termini di cui all’art. 47 c.p.c., comma 5, dello scritto difensivo di P.G. che datato 9 luglio 2020 risulta, per ciò stesso, depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso introduttivo, intervenuta il 10 giugno 2020.

8. Nel merito il ricorso è infondato e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Cagliari a decidere sui provvedimenti volti a disciplinare l’esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337-bis c.p.c. e ss. quanto al minore P.F., nato, al di fuori del matrimonio, dalla relazione tra F.P. e P.G..

9. Viene in applicazione, nell’apprezzato contesto di riferimento, la competenza del tribunale del luogo di dimora abituale del minore nel momento in cui è stata proposta domanda.

9.1. L’abitualità della dimora del minore, quale criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice chiamato all’adozione dei provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337-bis c.p.c. e ss., introduce una questione di fatto al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore di cui assicurare un sereno sviluppo psico fisico, il giudice che possa dare migliore risposta alle correlate esigenze del primo.

9.1.1. La competenza per territorio nella materia dei provvedimenti da adottarsi per l’esercizio della responsabilità genitoriale (artt. 330 c.p.c. e ss., artt. 337-bis c.p.c. e ss.) resta integrata dal criterio della “residenza o dimora abituale” del minore in quanto destinato a raccordare l’individuazione del giudice competente al fine stesso dei provvedimenti di cura che questi è chiamato a pronunciare.

9.1.2. Le regole di determinazione della competenza, che mirano a dare certezza alla individuazione del giudice che deve esercitare cognizione, restano declinate nella materia minorile in modo che venga in rilievo, nella insufficienza del più generale criterio della residenza del convenuto (art. 18 c.p.c.), l’interesse del minore ad una crescita equilibrata.

Si tratta di criterio la cui realizzazione sostiene, anche nel merito, tutta la disciplina dei provvedimenti da adottarsi in materia di esercizio della responsabilità genitoriale (artt. 330 c.p.c. e ss. e artt. 337-bis c.p.c. e ss.) nel rilievo però che l’individuazione del giudice competente per territorio valga, per ciò stesso e nel contempo, a segnalare, in concreto, il genitore e la dimora che meglio realizzino la cura di una crescita armonica ed equilibrata del minore.

9.2. Nelle indicate premesse la decisione oggetto di ricorso si inserisce, in adesione al richiamato principio, lungo la direttrice segnata da più pronunce di questa Corte (Cass. 04/12/2012 n. 21750; Cass. 19/07/2013 n. 17746; Cass. 20/10/2015 n. 21285; Cass. 15/11/2017 n. 27153) cogliendo, nella cornice fattuale di riferimento, una serie di indici che depongono per l’individuazione nel territorio della circoscrizione del Tribunale di Cagliari quello della “residenza abituale” del piccolo P.F. alla data del 3 agosto 2018 di introduzione del giudizio.

Il criterio, avvertito nella sua concludenza anche nel Regolamento (CE) n. 2201/2003, cd. Regolamento Bruxelles II bis (art. 8 sulla “Competenza generale” in materia di “Responsabilità genitoriale”) relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, non riceve distonica applicazione nel provvedimento impugnato, in una fattispecie connotata dalla tenera età del bambino nel periodo di riferimento e dallo stretto susseguirsi di date in cui si assiste a continui cambiamenti del suo domicilio nel corso dei suoi primissimi anni di vita, segnati, come tali, dalle vicende della relazione sentimentale vissuta dai genitori.

9.3. In applicazione dell’indicato criterio i giudici territoriali, con un’articolata operazione interpretativa del dato fattuale in scrutinio, hanno da una parte devalutato il trasferimento della residenza formale del minore a Bologna il 3 settembre 2018 – di cui hanno apprezzato la strumentalità in quanto intervenuto, su iniziativa della madre, tra il deposito del ricorso ex artt. 337-bis c.p.c. e ss., curato dal padre davanti al Tribunale di Cagliari, e la successiva notifica del 18 ottobre 2018 – e dall’altra valorizzato il periodo trascorso in Sardegna dal piccolo F., dalla fine del mese di gennaio 2018 alla data di deposito della domanda giudiziale del 3 agosto 2018, evidenziando le relazioni affettive instaurate dal bambino, nato il *****, con l’ingresso all’asilo (in termini, sulla frequenza scolastica quale indicatore specifico dell’abitualità della residenza: Cass. SU 13/12/2018 n. 32359; Cass. SU 30/03/2018 n. 8042) in una età di sostanziale ingresso alla vita, e con conseguente individuazione in quello cagliaritano del giudice della dimora abituale del minore.

9.3.1. In siffatto quadro è stato correttamente dimensionato, nel suo rilievo, il dato temporale integrato dai primi mesi di vita trascorsi dal piccolo con la madre a Bologna, dall’ottobre 2016 fino al trasferimento in Sardegna a Sinnai nel dicembre 2017 ed a Cagliari, nel successivo gennaio 2018, apprezzandosi dai giudici di merito di quel periodo il limitato valore, in ragione della tenerissima età del bambino che, di poco più di due anni di età alla data del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 337-bis c.c. e quindi al 3 agosto 2018, non aveva alcun legame con la città di Bologna, da cui mancava dal dicembre 2017.

L’assunta decisione resta in tal modo correttamente fondata su un percorso di accertamento di carattere prognostico inveratosi per situazioni che, successive alla data di proposizione della domanda, sono state recuperate in sede di decisione in quanto utile espressione di una programmatica stabilità della sistemazione abitativa del minore.

9.3.4. La residenza abituale del minore al momento della domanda quale criterio determinativo della competenza per territorio sui provvedimenti da adottarsi in materia di esercizio della responsabilità genitoriale è destinato ad affermarsi con prevalenza su quello di “prossimità”, offrendosi quest’ultimo ad una valutazione di strumentalità rispetto a spostamenti della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, che, effettuati in corso di causa, contraddicono quell’esigenza di certezza ed effettività della tutela giurisdizionale che all’affermazione della regola di competenza si accompagna (vd., Cass. 12/04/2016, n. 7161).

10. Può pertanto formularsi il seguente principio di diritto: “In materia di esercizio della responsabilità genitoriale il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337-bis c.c. e ss. è quello del luogo in cui il minore ha la “residenza abituale” al momento della domanda; l’indicato criterio, identificandosi nella residenza abituale il luogo in cui trova espressione e tutela l’interesse del minore ad una crescita equilibrata, introduce una questione di fatto al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi dal giudice dinanzi al quale la questione sulla competenza sia stata proposta, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, di cui assicurare un sereno sviluppo psicofisico, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, firme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione”.

11. Il ricorso va conclusivamente rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Cagliari.

Nulla sulle spese nella tardività del deposito curato da P.G. ex art. 47 c.p.c., comma 5.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che si tratta di procedimento esente.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari.

Dagli atti il processo risulta esente e non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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