Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.169 del 08/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7215-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo l’appello proposto dal Fallimento ***** s.r.l., lo respingeva, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso gli atti di contestazione per pagamento IVA all’importazione per la merce destinata al deposito anche se non materialmente ivi inserita in relazione al meccanismo dell’inversione contabile, inoltre riconoscendo l’applicabilità delle sanzioni in base al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis.

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e art. 6, comma 9 bis.

La censura è fondata.

Ha, infatti, errato il giudice di merito nel ritenere applicabile la sanzione disciplinata dal D.Lgs. n. 471 del 1997 senza invece considerare che il mero ritardo nel versamento del tributo rende rilevante la previsione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che sanziona la condotta di chi “non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici…” in tal modo pienamente equiparando, ai fini della sanzionabilità del contegno del soggetto tenuto al pagamento dell’IVA, le condotte di omesso versamento e di parziale versamento.

La CTR, nel decidere nel senso sopra indicato, non si è uniformata all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi a quello per cui è processo – cfr. Cass. n. 14248/2017, Cass. n. 16109/2015, Cass. n. 18171/2015 -.

Proprio sul tema specifico delle sanzioni applicabili e della misura in concreto irrogabile dal giudice di merito, la già ricordata Cass. n. 16109/2015 ha affermato che “la sanzione applicabile all’importatore che si avvale del sistema di sospensione del versamento dell’Imposta sul valore aggiunto all’importazione senza immettere materialmente nel deposito IVA la merce extra UE va individuata nel paradigma normativo di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, a nulla rilevando il contenuto precettivo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70. Proprio in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Corte deve infatti ritenersi che l’IVA all’importazione costituisca un tributo interno. E’ sufficiente, sul punto, evidenziare che proprio la sentenza Equoland ha ritenuto che l’IVA all’importazione, richiesta dallo Stato italiano, ha natura di tributo interno. Indirizzo, quest’ultimo confermato di recente da Cass. n. 19749/2014. Pertanto legittimamente l’Amministrazione ha fatto riferimento, rispetto alla sanzione applicata, al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Ed invero, detta disposizione, inserita all’intero della legge organica di settore concernente le sanzioni amministrative in materia tributaria – art. 1 – è applicabile, salvo diversa espressa previsione, ai procedimenti di irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali – D.Lgs. ult. cit., art. 26, comma 3.”

In modo ancora più specifico, con riferimento alla disciplina applicabile in tema di sanzioni, Cass. n. 18171/2015, ha ritenuto “corretta la sussunzione della condotta contestata alla parte contribuente nello stigma del ricordato art. 13, in questa direzione orientando in conclusione tanto il riconoscimento dell’IVA all’importazione quale tributo interno che, per altro verso, la portata generale della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e la sua applicabilità all’omesso o ritardato versamento di qualunque tributo” aggiungendo che “Non può pertanto ritenersi di essere in presenza di una violazione meramente formale per la quale l’esclusione della punibilità – D.Lgs. n. 472 del 1996, art. 6, comma 5 bis, (v. Cass. n. 5897/2013) – è prevista per le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Ad escludere tale possibilità è la stessa Corte Europea, laddove afferma che “…un siffatto obbligo, nonostante il suo carattere formale, è atto a permettere di conseguire efficacemente gli obiettivi perseguiti, vale a dire garantire un’esatta riscossione dell’IVA nonchè evitare l’evasione di tale imposta” – p. 29 sent. Equoland” – conf. Cass. n. 29023/2019-.

Ciò dimostra l’erroneità della pronunzia della CTR.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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