LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19543-2018 proposto da:
CLEANPOWER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10699/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La società Cleanpower s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe con la quale era stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro il rigetto dell’istanza di rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di accisa sull’energia elettrica.
Secondo la CTR era da ritenere decaduto il diritto al rimborso, essendo decorso un termine superiore al biennio dal credito maturato risalente al 18.3.2013, a fronte dell’istanza documentata del 13.4.2015.
La società Cleanpower s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle dogane, non essendosi costituita nei termini con controricorso, si è costituita solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c..
La CTR non avrebbe considerato il fatto pacifico rappresentato dall’essere stato il credito reclamato maturato nei pregressi regolarmente riportato nelle dichiarazioni dell’anno successivo. Da ciò sarebbe dunque derivato l’errore della CTR, laddove la stessa aveva considerato il già decorso termine biennale di decadenza senza considerare il fatto non contestato dell’avvenuto riporto del credito fino all’anno 2014, ciò impedendo il decorso del termine biennale.
La censura è inammissibile.
Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il principio di non contestazione, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l’opportunità.
La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell’onere di indicare specificamente in quale parte del procedimento il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell’esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare – cfr. Cass. n. 31619/2018, Cass. n. 19806/2019-.
Orbene, la ricorrente non si è affatto uniformata a tale principio, nè ha indicato in modo specifico in quale atto processuale della stessa il fatto sia stato dedotto in maniera specifica e puntuale – a pag. 10 del ricorso per cassazione si fa infatti unicamente riferimento all’atto processuale dell’Agenzia delle dogane, ma non già agli atti processuali della ricorrente nei quali sarebbe stato esposto il fatto non contestato-.
Sulla base di tali considerazioni ed in relazione al fatto che la ricorrente non ha chiarito a quali fatti, che dovrebbero ritenersi non contestati, ha inteso riferirsi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021