Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17511 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4654-2020 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO TARALLO;

– ricorrente –

contro

F.A., NOVIT ASSICURAZIONI IN L.C.A., GENERALI ITALIA SPA *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6874/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. P.N. convenne in giudizio F.A. e la Novit Assicurazioni al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale.

L’attrice dedusse di esser stata tamponata dal veicolo guidato dalla convenuta e di aver riportato danni all’auto quantificati in Euro 705,00 oltre che un trauma contursivo cervicale. Il giudizio fu interrotto per la sopravvenuta messa in liquidazione della Novit Assicurazioni dopodichè l’attrice lo riassunse anche nei confronti di Generali Assicurazioni S.p.a. quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 42641/13 rigettò la domanda attorea.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6874/2019 pubblicata il 05/07/2019, ha accolto l’appello proposto da P.N. la quale chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure e ha condannato Generali Italia s.p.a. al pagamento in favore dell’appellante di Euro 1.304,23 oltre interessi legali e alla refusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Il giudice di merito nonostante la perizia del CTU avesse accertato una invalidità permanente pari al 1,5 % non ha riconosciuto la risarcibilità del danno biologico permanente stante l’assenza negli atti di alcun esame radiografico o accertamento clinico strumentale dal quale si evincesse la presenza di danni permanenti, trattandosi di lesione di lieve entità D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 139, comma 2.

3. Avverso la suddetta pronuncia P.N. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di P.N., ricorrente principale.

Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4).

Pertanto non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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