LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14222/2016 proposto da:
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, incorporante ed avente causa della soppressa Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.l. – S.G.F.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Borghese n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Stefano Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Guarino Andrea, Martelli Cecilia, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 609/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 609/2016, depositata il 29/01/2016, decidendo in sede di rinvio, a seguito di cassazione di pregressa decisione d’appello del 2002, da parte di questa Corte con sentenza n. 3382/2008, ha respinto il gravame proposto da Banca Nazionale del Lavoro spa, quale successore di Coopercredito spa, avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 6570/1999.
Con citazione del novembre 1995, la Coopercredito spa (cui poi era subentrata la Banca Nazionale del Lavoro spa) aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Fondo Interbancario di Garanzia (cui poi era subentrata SFGA – Società unipersonale e, successivamente, ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare), per sentire condannare l’Ente convenuto (strumento di incentivazione del comparto agricolo, destinato ad assistere gli investimenti volti al miglioramento delle aziende del settore ed istituito al fine agevolare la concessione di finanziamenti alle imprese), a titolo di garanzia sussidiaria, ai sensi della L. n. 454 del 1961, al pagamento della somma di Lire 1.216.317.129, oltre interessi e rivalutazione, avendo l’attrice concesso alla Cooperativa Agricola Trionfo un prestito agrario di originarie Lire 1.513.000.000, che non le era stato integralmente rimborsato, malgrado l’esperimento delle procedure di esecuzione della garanzia primaria costituita dal privilegio legale di cui alla L. 5 luglio 1928, n. 1760, art. 8.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, ravvisati nel comportamento di Coopercredito, sia al momento dell’erogazione del mutuo sia successivamente alla scadenza del termine di rimborso, profili di negligenza ed imprudenza, con violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti e della specifica normativa che disciplina il funzionamento del Fondo.
Nella sentenza in questa sede di legittimità impugnata, i giudici d’appello, in sede di rinvio, hanno sostenuto che: a) il presente giudizio di rinvio comportava, per effetto della cassazione della pregressa decisione di appello, da parte della Corte Suprema con sentenza n. 3082/2008, in accoglimento del secondo motivo di ricorso per cassazione promosso dal Fondo Interbancario di Garanzia, implicante vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione, in punto di diligenza del banchiere nelle attività di recupero del credito, un nuovo esame della sussistenza o meno di diligenza nel comportamento tenuto dalla mutuante Coopercredito, costituente dunque uno degli elementi costitutivi del diritto alla garanzia sussidiaria nei confronti del Fondo, per avere essa intrapreso l’azione esecutiva, in ritardo di circa un anno rispetto alla scadenza del credito; b) in effetti, la negligenza della Coopercredito emergeva dal fatto che essa aveva proposto l’azione esecutiva, oltre il termine di sessanta giorni di cui del D.M. 23 gennaio 1928, art. 13, comma 2, con conseguente preclusione del diritto di seguito, spettante al creditore, in caso di vendita de beni oggetto del privilegio e definitiva dispersione della garanzia, considerato che il debitore proprietario, poichè si trattava di prodotti agroalimentari, altamente deperibili, proprio al fine di conservarne il valore, aveva provveduto, già nel novembre 1989, dopo la scadenza del prestito, alla vendita dei beni (ed i beni non avevano potuto essere pignorati perchè detenuti in deposito per conto dei terzi che ne avevano effettuato l’acquisto), non rilevando, come già evidenziato dalla Suprema Corte, al fine di escludere la negligenza della mutuante creditrice, nè la previsione di una sanzione penale per il debitore che deteriorasse o disperdesse i beni oggetto del privilegio, nè l’aspettativa concreta, da parte dell’ente mutuante, circa l’erogazione di ingenti finanziamenti regionali a favore della società mutuataria; c) non poteva essere neppure esaminata la reiterata eccezione, sollevata da BNL, di tardività dell’eccezione, da parte del Fondo Interbancario di Garanzia, di inadempimento di Coopercredito all’obbligo di diligenza sulla stessa gravante, in sede di realizzo della garanzia, atteso che la questione era ormai coperta da giudicato, per effetto del rigetto, da parte della Corte Suprema, con la sentenza n. 3082/2008, del corrispondente motivo di ricorso incidentale, sollevato da Coopercredito, non integrando il difetto di diligenza della mutuante “eccezione in senso stretto”, da proporsi nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., ma una mera difesa in ordine ad uno degli elementi costitutivi del diritto alla garanzia sussidiaria.
Avverso la suddetta pronuncia, la Banca Nazionale del Lavoro spa, in qualità di successore della Coopercredito spa del Gruppo Bancario BNL, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, anche in qualità di incorporante la soppressa Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare srl – SGFA, soggetto succeduto al Fondo Interbancario di Garanzia – FIG (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, artt. 112,132 e 384 c.p.c., per pretermissione dell’effettivo contenuto della sentenza di questa Corte che aveva disposto l’annullamento di pregressa decisione di appello, in relazione alla insussistenza di alcun giudicato di merito sulla diligente escussione del privilegio agrario, essendo stato disposto il rinvio del giudizio unicamente per illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; 2) con il secondo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 167 c.p.c., comma 1, artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine all’esclusione dal thema probandum delle deduzioni avanzate dall’attrice Coopercredito, in citazione introduttiva, sulla diligente escussione del privilegio agrario, per mancata contestazione della controparte, sia la mancanza di motivazione su specifico motivo di appello; 3) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cpv. c.p.c., n. 4 e L. n. 1760 del 1928, art. 9, commi 1 e 4, sia per mancanza assoluta di motivazione sia per violazione di legge sulla non prevedibilità e non conoscenza, da parte della Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione, in ordine alla commissione del delitto di sottrazione di cose assoggettate a privilegio, consumato appena tre mesi dopo dalla scadenza del prestito agrario in oggetto; 4) con il quarto motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 132 cpv. c.p.c., n. 4 e art. 384 c.p.c., comma 2, L. n. 1760 del 1928, art. 6, comma 2 e art. 9, commi 1 e 4, per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla dedotta non deperibilità dei prodotti lavorati ed imbottigliati che costituivano oggetto del privilegio agrario in oggetto, nonchè per omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi.
2. La prima e la seconda censura, da trattare insieme in quanto connesse, sono infondate.
2.1. Sostanzialmente, la ricorrente deduce, nel primo motivo, che questa Corte, nella sentenza n. 3382/2008 che ha dato luogo al giudizio di rinvio, affermata la piena ammissibilità delle deduzioni, in punto di negligenza del banchiere mutuante, svolte dal Fondo garante, in accoglimento del motivo di ricorso per cassazione svolto da quest’ultimo, sotto il profilo del vizio di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si è limitata a rimettere ogni accertamento di merito sulla diligente escussione del privilegio al giudice del rinvio; quindi, non vi erano preclusioni per il giudice del rinvio, date dal rigetto delle deduzioni di merito della mutuante Coopercredito, e la Corte d’appello avrebbe dovuto, per non incorrere in violazione dell’art. 384 c.p.c., riesaminare tutte le risultanze processuali ed in primis dare rilievo “all’assoluta mancanza di contestazioni da parte del FIG”, nel corso di tutto il giudizio di primo grado (essendo state sollevate solo in appello), in merito alla sussistenza di una diligente escussione del privilegio agrario da parte della mutuante.
Nel secondo motivo, si denuncia poi la mancanza di motivazione su specifico motivo di appello della Coopercredito, concernente “la non contestazione da parte di FIG ” delle specifiche deduzioni della mutuante in ordine alla diligente escussione del privilegio agrario e l’illegittimità dell’ampliamento “postumo” del thema probandum, sopravvenuto soltanto nel corso del giudizio di appello (e prima solo in comparsa conclusionale di primo grado, all’esito di complessa istruttoria), in violazione degli artt. 167 c.p.c., cosicchè la Corte di merito avrebbe dovuto accertare l’inesistenza del fatto costitutivo, non contestato ex adverso.
2.2. Ora, questa Corte, con la sentenza n. 3382/2008, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del FIG (con il quale si deduceva vizio di violazione di legge e di difetto e contraddittoria motivazione sull’eccepita decadenza dalla garanzia, rappresentata dal privilegio speciale sui frutti della debitrice mutuataria, in favore della banca mutuante quando la perdita fosse dovuta a fatto od omissione della banca nell’espletare le procedure esecutive nei confronti del debitore affidato, sulla base dei seguenti fatti dedotti dal ricorrente Fondo: “Il privilegio legale sui frutti conferiti dai soci per l’annata 1988, ai sensi della L. n. 125 del 1975, art. 10, aveva durata di un anno dalla scadenza del prestito ai sensi della L. n. 1760 del 1928, art. 8, e prevedeva il diritto di seguito in caso di vendita dei beni, purchè l’azione esecutiva fosse promossa nel termine di sessanta giorni dalla vendita (D.M. 23 gennaio 1928, art. 13, comma 2). Il debito era scaduto il 28.3.1989. La Coopercredito aveva prorogato il termine al 10.8.1989. Soltanto il 10.7.1990 e il 12.7.1990 venivano depositati ricorsi per il sequestro dei beni ed il provvedimento di sequestro era eseguito con esito negativo, perchè i beni erano stati venduti a terzi il 14.11.1989, si che era venuto meno anche il diritto di seguito”) ed ha respinto il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato della Coopercredito (con il quale si denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sulle ulteriori deduzioni svolte da Coopercredito, in sede di merito, relative alla correttezza del suo operato nella fase di recupero del credito), nonchè le doglianze del ricorrente principale relative a negligenza della mutuante in fase di concessione del prestito agrario.
Si è pertanto, per quanto qui interessa, ritenuto che, essendo condizione di operatività della stessa garanzia sussidiaria prestata dal Fondo, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Fondo, approvato con D.M. 15 giugno 1967, il difetto di omissioni o negligenza da parte della banca mutuante anche nello svolgimento della procedura esecutiva, la deduzione del Fondo, diretta a far valere il difetto del requisito in parola (formulata “per la prima volta in sede di comparsa conclusionale di primo grado”), costituisse una mera difesa, con conseguente correttezza dell’esame d’ufficio da parte della Corte d’appello nella sentenza del 2002 ed infondatezza del secondo motivo del ricorso incidentale della banca mutuante; in accoglimento, quindi, del secondo motivo del ricorso principale del FIG, sotto il profilo dell’illogicità della motivazione, questa Corte ha osservato che: a) il privilegio legale, che assiste il prestito erogato ai soci della cooperativa, grava sui frutti pendenti e raccolti nell’anno di scadenza del prestito e, nel caso in cui i beni sottoposti al privilegio siano venduti, è attribuito il diritto di seguito al creditore, purchè l’azione esecutiva sia promossa nel termine di sessanta giorni dalla vendita dei beni; b) nella specie, l’azione esecutiva era stata iniziata nel luglio 1990, a quasi un anno di distanza dalla scadenza del credito garantito, calcolata tenendo conto della proroga già concessa sino al 10.8.1989, ed i beni, rinvenuti presso la cooperativa debitrice, non avevano potuto essere pignorati perchè detenuti in deposito per conto terzi, che ne avevano perfezionato l’acquisto il 14.11.1989, quindi dopo la scadenza del prestito; c) non costituiva giustificazione del ritardo nell’inizio dell’azione esecutiva, come non correttamente ritenuto dalla Corte d’appello nella decisione impugnata, così da escludere il pericolo di dispersione della garanzia, la previsione di una sanzione penale a carico del debitore che deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio, mero strumento questo di rafforzamento della tutela del creditore, dovendo essere sempre valutata la responsabilità della mutuante secondo il parametro dell’ordinaria diligenza e non essendosi considerato che il privilegio in esame gravava su “prodotti agricoli, per loro natura deteriorabili”, si che il mancato tempestivo esercizio della garanzia, diretto all’apprensione dei beni e alla loro vendita, non avrebbe potuto che portare al deterioramento dell’oggetto del privilegio, cosicchè “in tutti i casi il mancato tempestivo esercizio della garanzia costituisce violazione dell’obbligo di diligenza gravante sull’ente mutuante, idoneo, per il fatto stesso del ritardo, a pregiudicare il soddisfacimento del credito”; d) per le stesse ragioni, non poteva rilevare l’aspettativa di ingenti finanziamenti da parte della Regione Puglia, già deliberati, in una situazione in cui comunque “il ritardo comportava o il deterioramento dei prodotti agricoli gravati dal privilegio o la loro alienazione da parte della cooperativa sovvenuta, anche allo scopo di evitare tale deterioramento”, nè si sottraeva al vizio di illogicità della motivazione l’asserito favor debitoris che si assumeva presente nella normativa sul credito agrario.
2.3. Orbene, come ribadito da questa Corte (Cass. 17790/2014; Cass. 27337/2019; Cass. 448/2020) “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità”.
Nella specie, la Corte di merito, in sede di rinvio, a fronte di cassazione della pregressa decisione per illogicità della motivazione, non si è sottratta ad una nuova valutazione del merito ma ha esaminato la questione fondante la non operatività, per mancanza di uno degli elementi costitutivi, della garanzia sussidiaria del FIG, dando rilievo al fatto che l’azione esecutiva fosse stata iniziata da Coopercredito nel luglio 1990, non tanto “a quasi un anno di distanza dalla scadenza del credito garantito”, quanto oltre il termine di sessanta giorni di cui del D.M. 23 gennaio 1928, art. 13, comma 2, con conseguente preclusione del diritto di seguito, spettante al creditore.
Ora, nei motivi la ricorrente insiste nel lamentare il mancato rilievo, in violazione dei compiti affidati al giudice del rinvio, dato dalla Corte d’appello “all’assoluta mancanza di contestazioni da parte del FIG”, nel corso di tutto il giudizio di primo grado.
2.4. Deve, tuttavia, qui ribadirsi che l’onere di specifica contestazione, da cui consegue l’effetto dell’acquisizione, sul piano probatorio, del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza sulla base delle risultanze ritualmente acquisite nel processo, attiene sempre ai fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda e non si estende perciò alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (cfr. Cass. SU 761/2002; Cass. 11108/2007; Cass. 20998/2019; Cass. 15339/2020).
Infatti, la non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2 e art. 416 c.p.c., comma 3, opera sempre sul piano probatorio ed esclude dal tema di indagine i fatti che non siano stati espressamente contestati, ma non limita l’attività di giudizio e, quindi, non spiega effetti quanto alla qualificazione giuridica dei fatti stessi, che il giudice può compiere a prescindere dalle posizioni assunte dalle parti.
Pertanto, se costituiva un “fatto” il mancato esercizio da parte della banca mutuante dell’azione esecutiva entro due mesi dalla vendita dei prodotti, era “qualificazione giuridica”, correttamente effettuata dal giudice del rinvio, stante la non incidenza del principio di non contestazione, la valutazione di ciò come comportamento di “negligente” escussione del prestito agrario, a causa della perdita del diritto di seguito, e l’interpretazione della relativa disciplina contrattuale, ai fini dell’operatività della decadenza di cui all’art. 24 del Regolamento del Fondo.
2.5. In relazione al secondo motivo, in particolare, il vizio di omessa motivazione non sussiste, perchè la Corte di merito ha comunque ritenuto di non potere esaminare la reiterata eccezione, sollevata da BNL (successore di Coopercredito), di tardività dell’eccezione, da parte del Fondo Interbancario di Garanzia, di inadempimento di Coopercredito all’obbligo di diligenza sulla stessa gravante in sede di realizzo della garanzia, atteso che la questione era ormai coperta da giudicato, per effetto del rigetto, da parte della Corte Suprema con la sentenza n. 3082/2008, del corrispondente motivo di ricorso incidentale, sollevato da Coopercredito.
Il vizio di violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009), è poi infondato, perchè, come già esposto, il principio di non contestazione non opera rispetto alla valutazione giuridica degli elementi essenziali fondanti la domanda (nella specie, la diligenza del mutuante, in caso di prestito agrario, ai fini dell’operatività della garanzia sussidiaria da parte del Fondo Interbancario di Garanzia, ora ISMEA).
In sostanza, va ribadito, anche con riguardo alla disciplina anteriore alla modifica dell’art. 115 c.p.c., che la non contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato concerne il fatto in sè e non la sua qualificazione giuridica, per effetto della disciplina legale o contrattuale. E ciò perchè la non contestazione di un fatto costitutivo della domanda, operando essenzialmente sul piano della prova, esonerando la parte attrice dall’onere di darne dimostrazione, perchè non contestato dal convenuto, non determina di per sè la decisione della controversia, spettando sempre al giudice la valutazione e qualificazione giuridica dei fatti emergenti dal processo.
4. Inammissibili sono la terza e la quarta censura.
Con il terzo motivo, si pone la questione, deducendosi la mancanza di motivazione su motivo di appello e la violazione di legge, della non prevedibilità e conoscenza da parte della mutuante della vendita, illecita, dei prodotti assoggettati a privilegio, di cui la mutuataria Cooperativa Trionfo era custode, effettuata, “il 14/11/1989”, all’insaputa della mutuante creditrice, con conseguente non ascrivibilità a quest’ultima di ogni ritardo ulteriore nelle azioni esecutivo di recupero, successivamente ai sessanta giorni dopo la sottrazione.
Con l’ultima doglianza, si lamenta, inoltre, che la Corte d’appello, sempre fraintendendo il contenuto dell’annullamento con rinvio della sentenza d’appello (favorevole alla Coopercredito) impugnata, disposto da questa Corte Suprema nel 2008, avrebbe “abdicato” al proprio dovere di riesaminare ex novo i fatti di causa, tra i quali anche la questione della potenziale durata del privilegio agrario in oggetto “anche oltre la prima annualità successiva alla scadenza del prestito agrario”, L. n. 1760 del 1928, ex artt. 9 e 5, considerata la natura non deperibile dei prodotti oggetto del privilegio (“pomodori già lavorati ed inscatolati”), con conseguente vizio di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Ora, l’omessa motivazione non ricorre in quanto, come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 22232/2016) “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
In realtà, i motivi sottintendono censure di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, la Corte di merito, in sede di rinvio, ha ritenuto che il ritardo nel promuovere l’azione esecutiva non fosse giustificato, proprio perchè il privilegio speciale gravava su beni “alimentari deperibili” (e sul punto già questa Corte nella sentenza n. 3382/2008 si era espressa, ritenendo illogica la motivazione, al riguardo, della pregressa decisione di appello), da commercializzare tempestivamente, e quindi, anche in mancanza della vendita degli stessi operata dal debitore, esso non avrebbe potuto sortire utile effetto stante proprio l’elevata deperibilità dei beni stessi; la ricorrente deduce che si trattava di prodotti alimentari ma “inscatolati”, ma il fatto come tale non risulta decisivo ai fini della dedotta “non deperibilità”. In relazione poi alla imprevedibilità ed ignoranza da parte della banca della vendita dei prodotti ad opera della debitrice mutuataria, la ricorrente si limita ad affermare di avere dedotto tali fatti solo con l’atto di riassunzione davanti al giudice del rinvio, con conseguente novità della questione.
Nel resto, i motivi introducono inammissibili nuove valutazioni dei fatti di causa, riservata al giudice di merito.
6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 15.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021