LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32516-2018 proposto da:
EMULA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FIERA DI ROMA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIANI LUIGI, 1, presso lo studio dell’avvocato VITO PARENTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6540/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
che:
***** S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti di Fiera di Roma S.p.A. nonchè del Fallimento ***** S.r.l. contro la sentenza del 17 ottobre 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento poichè proposto in difetto di procura alle liti, poichè rilasciata da soggetto che, pur essendo socio della società poi fallita, non rivestiva la qualità di legale rappresentante della medesima, dovendosi d’altro canto ritenere tardivo il reclamo pure ove avesse dovuto considerarsi proposto dal socio quale terzo interessato.
Fiera di Roma S.p.A. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 182 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata sia per non aver disposto la sanatoria del rilevato vizio, sia per aver ritenuto che il conferente, B.P. non fosse legale rappresentante della società, come invece risultava da una visura, prodotta in questa sede, del 2014, deducendo altresì l’intervenuta ratifica della procura conferita per il reclamo dal B. essendosi costituito “con il presente atto il signor F.P. n. q. di già amministratore unico della ***** S.r.L il quale, con la sottoscrizione della relativa procura alle liti dichiara di ratificare ex tunc gli atti fino ad ora compiuti dal signor B.P.”.
Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 18 L.Fall., censurando la sentenza impugnata per aver affermato la decorrenza del termine per il reclamo dalla data di iscrizione del fallimento nel registro delle imprese anzichè da quello di notifica della sentenza.
Ritenuto che:
Il ricorso va rimesso all’udienza pubblica della prima sezione civile.
Nel corso del solo 2020 questa Corte ha ripetuto più volte, in continuità con una remota giurisprudenza, che il vizio di difetto della procura non può essere sanato da alcuna ratifica, dal momento che il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. (in diverse fattispecie Sez. 3, Ordinanza n. 24252 del 2020; Sez. 2, Ordinanza n. 18478 del 2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17901 del 2020; Sez. 5, Sentenza n. 8066 del 2020; Sez. 3, Ordinanza n. 7965 del 2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6883 del 2020; Sez. L, Ordinanza n. 5901 del 2020; Sez. L, Ordinanza n. 5900 del 2020; Sez. L, Ordinanza n. 5054 del 2020; Sez. 2, Ordinanza n. 135 del 2020).
Dubita però il collegio che nel caso in esame debba farsi applicazione del diverso principio secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell’autorizzazione preventiva alla proposizione dell’azione da parte dell’organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del falsus procurator (Sez. 1-, Sentenza n. 23274 del 15/11/2016).
Sicchè avrebbe avuto luogo la sanatoria, quantunque non nel grado di appello, ma in quello di legittimità.
D’altronde non mancano ulteriori pronunce che danno dell’art. 182 c.p.c. una lettura ampia, secondo cui la sanatoria potrebbe operare anche in caso di inesistenza della procura.
P.Q.M.
rimette gli atti alla prima sezione civile.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021