Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18532 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21623 – 2019 R.G. proposto da:

D.A., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in *****, presso lo studio dell’avvocato Domenico Russo che lo rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 5447/2019;

udita la relazione nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 del consigliere Dott. ABETE Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. D.A., cittadino del Senegal, originario della Casamance, di religione islamica, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che si era determinato ad abbandonare il suo paese d’origine a causa della condizione di estrema difficoltà economica in cui versava, condizione acuita dai dissidi insorti con il fratello; che versava inoltre in precarie condizioni di salute, necessitanti cure e terapie impossibili nel suo paese d’origine; che d’altra parte la regione della Casamance, di sua provenienza, era segnata da forme di violenza indiscriminata e generalizzata che ben avrebbero potuto coinvolgerlo.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 5447/2019 il Tribunale di Napoli respingeva il ricorso proposto da D.A. avverso il provvedimento della commissione.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.A.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Deduce che il tribunale non ha vagliato le sue dichiarazioni nel rispetto dei parametri ermeneutici legislativi e si è ingiustificatamente astenuto dall’esercizio dei suoi poteri istruttori officiosi.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 29, comma 1, lett. b).

Deduce che il tribunale avrebbe dovuto, in esplicazione del suo dovere di cooperazione istruttoria, vagliare la sua domanda di protezione acquisendo informazioni aggiornate e precise sul suo paese d’origine.

Deduce che del resto la situazione sociopolitica della regione senegalese di sua provenienza non è per nulla stabilizzata e, così come si desume pur dal sito “viaggiare.sicuri” della ***** aggiornato al 12.7.2019, persiste nella ***** una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata.

7. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea di ambedue i mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

8. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c; tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

9. Su tale scorta, nel segno dunque della previsione dell’art. 360 c.p.c., art. 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Il Tribunale di Napoli ha dato compiutamente conto della inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.

Segnatamente il tribunale ha rimarcato che era da condividere la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi alla commissione a motivo della loro genericità sia con riferimento alle patologie da cui l’istante aveva asserito di essere affetto – e per le quali nè aveva allegato documentazione medica nè aveva fornito elementi di dettaglio onde dar conto delle specifiche problematiche dermatologiche di cui asseritamente soffriva – sia con riferimento ai presunti dissidi familiari (il tribunale ha puntualizzato – pag. 7 – che suscitava perplessità l’opposizione del fratellastro al matrimonio del ricorrente con una donna cristiana, siccome l’Islam vieta propriamente ad una donna musulmana di unirsi in matrimonio con un cristiano).

Segnatamente il tribunale ha rimarcato che parimenti erano da reputare inattendibili le dichiarazioni rese in sede giudiziale.

10. In questi termini la valutazione del tribunale non solo va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della summenzionata pronuncia delle sezioni unite, ma è in toto ineccepibile, siccome del tutto conforme ai parametri ermeneutici legislativi.

Ben vero il tribunale ha soggiunto (cfr. pag. 7) che le dichiarazioni rese in sede giudiziale non risultavano in linea con le risultanze delle informazioni acquisite ex officio.

Del tutto ingiustificata è perciò la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici legislativi; del tutto ingiustificata è la prospettazione secondo cui il tribunale “ha fondato la statuizione di “non credibilità” su sue mere opinioni personali, da un lato prive di riscontri, dall’altro, riguardanti, sostanzialmente, elementi di contorno e neutri” (così ricorso, pag. 13).

11. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – beninteso, al di là della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta non vi era motivo perchè il tribunale si avvalesse dei suoi poteri istruttori officiosi.

Su tale scorta non può soccorrere l’insegnamento di questa Corte secondo cui anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043) Su tale scorta del tutto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

12. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

13. In questi termini, nel solco del già menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della citata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua, il Tribunale di Napoli ha ancorato il suo dictum.

Invero il tribunale ha – analogamente – esplicitato in modo compiuto ed intellegibile il proprio iter argomentativo.

In particolare ha evidenziato che dai reports internazionali – “USDOS – Human Rights Practices” 2018, “Amnesty International” 2017/2018, “EASO” marzo 2019 – si desumeva che nella regione senegalese della Casamance il livello di sicurezza era significativamente migliorato e si registravano al più sporadici episodi di violenza riconducibili alla criminalità comune.

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazione più recenti sulla situazione sociopolitica attualmente esistente in Senegal (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

Si tenga conto che le informazioni (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202).

14. Si puntualizza che gli esperiti motivi di ricorso non recano censura alcuna della valutazione – in ogni caso ineccepibile e congrua – operata dal tribunale in punto di protezione umanitaria.

15. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese, siccome il relativo atto difensivo non presenta i requisiti minimi del controricorso. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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