LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10351-2020 proposto da:
C.S., in persona di P.T., n. q. di esercente l’amministrazione di sostegno in beneficio del marito, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato EMILIANO AMADORE;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO BRAGADIN 96, presso lo studio dell’Avvocato CRISTIANA LUPI, che la rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 362/2020 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. DE AGUSTINIS U. che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
– che C.S., e per esso P.T. nella qualità di amministratrice di sostegno, propone regolamento necessario di competenza, avverso la sentenza n 362/20, del 14 febbraio 2020, del Tribunale di Messina, che in relazione all’opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, radicata nei confronti delle società Equitalia Giustizia S.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a. e del Ministero della Giustizia, ha dichiarato il proprio difetto di competenza per materia nei confronti del Giudice di pace di Messina;
– che il ricorrente, in punto di fatto, riferisce che – radicato con citazione notificata il 29 luglio 2015 il giudizio di opposizione all’esecuzione – il Tribunale di Messina, senza aver nulla rilevato in precedenza, dopo quasi cinque anni dichiarava, in sentenza, il proprio difetto di competenza per materia;
– che tale declaratoria sarebbe “contra legem”, perchè il difetto di competenza non è stato rilevato tempestivamente all’udienza ex art. 183 c.p.c., essendosi, pertanto, la competenza radicata presso il giudice adito;
– che il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso qualsiasi richiesta di chiarimento e l’indicazione cui sarebbe stato onerato ex art. 183 c.p.c., comma 4;
– che solo Equitalia Giustizia, tra le parti costituite, aveva eccepito il difetto di competenza per valore e territorio dell’adito Tribunale (individuando nel Giudice di pace di Rometta il giudice competente), risultando, però, la sua comparsa intempestiva, giacchè “depositata come in atti il 30 novembre 2015 rispetto alla data di citazione fissata il 14 dicembre 2015”;
– che, tra tutte le parti intimate, ha presentato “scrittura difensiva, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5” la sola Equitalia Giustizia, chiedendo la reiezione del regolamento;
– che essa, oltre ad eccepire l’inammissibilità dell’impugnazione per inosservanza del principio di autosufficienza, ne deduce pure l’infondatezza, sul presupposto che il mancato rispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza di comparazione fissata nell’atto di citazione determina la decadenza dalle sole eccezioni non rilevabili d’ufficio, tale non essendo quella di incompetenza per valore;
– che è intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perchè privo dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3);
– che la ricorrente ha presentato memoria per insistere nelle proprie argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il regolamento di competenza va accolto;
– che, “in limine”, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del regolamento – svolta tanto da Equitalia Giustizia che dal Procuratore Generale presso questa Corte – per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio;
– che, invero, l’oggetto del giudizio di merito, ancorchè in termini sintetici, risulta compiutamente individuato nel presente regolamento;
– che, come affermato da questa Corte, il requisito costituito dalla esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (così, tra molte, Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01);
– che, tuttavia, affinchè possa ritenersi soddisfatto il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01), rispondendo, invero, la prescrizione di tale requisito “non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01);
– che, nella specie, il significato e la portata dell’impugnazione -l’essere stata l’incompetenza del giudice adito sollevata dalla parte, nonchè rilevata al giudice, non tempestivamente – risulta chiarissima;
– che oltre ad essere ammissibile l’impugnazione è anche fondata;
– che questa Corte ha ancora di recente ribadito, tra l’altro al suo massimo livello nomofilattico, che “ai sensi dell’art. 38 c.p.c., nel regime attuale, l’incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre quella rilevabile d’ufficio deve essere fatta oggetto di rilievo entro la prima udienza di trattazione”, sicchè, una volta “superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 18 giugno 2020, n. 11866, Rv. 658035-01);
– che il medesimo arresto del Supremo Collegio, inoltre, ha sottolineato come tale “impostazione normativa, che ha inteso valorizzare i profili della c.d. “competenza dinamica””, abbia “superato anche il vaglio di costituzionalità, avendo il Giudice delle leggi, con l’ordinanza n. 128 del 1999, ritenuto manifestamente infondata, con riferimento all’art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 c.p.c. – sollevata sul presupposto che, ponendo un limite temporale alla rilevabilità dell’incompetenza, avrebbe consentito la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l’incompetenza non fosse stata tempestivamente rilevata – posto che “… al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell’articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza, e, quindi, nell’introduzione di limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di incompetenza a vantaggio dell’interesse all’ordine ed alla speditezza del processo”” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. 11866 del 2020, cit.);
– che, evidenziano ancora le Sezioni Unite di questa Corte, “nella stessa ordinanza della Corte costituzionale viene ulteriormente rilevato che la ratio del novellato art. 38 c.p.c., consistente nell’esigenza di una sollecita definizione delle questioni pregiudiziali di competenza, è stata perseguita dal legislatore con l’unificazione del regime della rilevazione dell’incompetenza e con l’imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione riguardante la competenza, precisandosi che la stessa ratio risulta perfettamente coerente con i principi che hanno caratterizzato la riforma del processo civile, considerandosi che gli inconvenienti, rappresentati dalla possibilità che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza” (cfr. ancora Cass. Sez. Un., sent. 11866 del 2020, cit.);
– che il regolamento, dunque, va accolto, con conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di Messina;
– che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, art. 5, quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Messina, condannando la società Equitalia Giustizia S.p.a. a rifondere a C.S., e per esso a P.T. nella già ricordata qualità, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021