I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta il R.D. n. 215 del 1933, art. 21 dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5675-2015 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO NUTI;
– controricorrente –
e contro
V.U.; BELLORO DI N.L. E F. SS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1362/2014 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, depositata il 04/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
RILEVATO
che:
Il Consorzio di Bonifica Val d’Era ricorre avverso la sentenza n. 1362/9/14 della CTR della Toscana che, respingendo l’appello dallo stesso proposto, ha confermato la sentenza n. 28/20/12 della CTP di Pisa con cui era stata annullata la cartella esattoriale emessa a carico di V.U. ed altri, a titolo di contributi consortili su terreni di proprietà degli stessi, ricompresi nel perimetro di bonifica e manutenzione.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, con la sentenza qui impugnata ha rilevato che:
– l’obbligo del pagamento del contributo consortile presuppone che i fondi si avvantaggino in concreto dell’attività di opere di bonifica e della relativa manutenzione ad opera del Consorzio, circostanza che la parte contribuente ha, nella specie, contestato; – la prova di tale presupposto creditorio, richiesto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 59 incombe sul Consorzio che avrebbe dovuto dimostrare che gli immobili erano inseriti nel perimetro di contribuenza, come approvato e trascritto, e che le opere eseguite avevano comportato benefici diretti agli immobili del contribuente; il Consorzio non aveva offerto tale prova e pertanto la cartella era illegittima.
Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la parte intimata.
CONSIDERATO
che:
Il consorzio articola quattro motivi di ricorso, deducendo:
1) Nullità della sentenza per violazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 7, art. 8, u.c., e art. 18; della L.R. n. 34 del 1994, artt. 59 bis e ter e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; secondo il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità i contribuenti, che avevano genericamente contestato il piano di classificazione degli immobili, avrebbero dovuto provare che le opere manutentive poste in essere dal consorzio non arrecavano alcun vantaggio ai fondi di cui erano proprietari, incombendo su di loro l’onere di tale prova.
2) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la motivazione della sentenza impugnata risulta omessa o apparente. Deduce il ricorrente di aver prodotto la documentazione amministrativa costituita dallo statuto del consorzio, dal piano di classifica e dal perimetro di contribuenza con relative delibere di approvazione del consorzio e della Provincia; la Delib. di riparto della contribuenza relativa all’anno 2010, in contestazione, ed una documentazione tecnica e contabile che prova il beneficio che gli immobili ricevono dall’attività di difesa idraulica svolta dall’Ente. Tutto ciò a dimostrazione di aver fornito la prova specifica dell’esistenza del beneficio, anche con specifico e puntuale riferimento agli immobili inseriti nella cartella contestata.
3) Omessa pronuncia sulle richieste istruttorie del Consorzio: violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il primo giudice non si è pronunciato sulla richiesta di perizia d’ufficio ed in ordine all’ampia prova documentale prodotta dal consorzio, sul beneficio che si ricava dalle opere documentate.
4) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5). Il fatto storico decisivo è costituito dal beneficio ricavato dagli immobili in discussione dall’attività di bonifica e difesa idrica di cui alla relazione tecnica in atti. In ogni caso, l’adozione di un perimetro di contribuenza provvisorio rientra tra le previsioni della L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, comma 4; mentre la stessa disposizione (al comma 2) stabilisce che la trascrizione di quest’ultimo ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 viene disposta al fine di darne “notizia al pubblico”. Dal che si evince come la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, essendo rivolta ai terzi, non possa rilevare al fine di valutare la congruità motivazionale della cartella notificata al contribuente, che è parte a conoscenza dei compiti e delle attività del Consorzio.
I primi due motivi sono fondati in misura assorbente degli altri, che ai primi risultano connessi.
La materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che anche a sezioni unite ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l’Ente ed i contribuenti.
Innanzitutto va ricordato che i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta il R.D. n. 215 del 1933, art. 21 dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass. 23815/2015).
Per il mantenimento delle opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni grava sul soggetto, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità e che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l’inesecuzione delle opere di manutenzione previste dal piano, in quanto l’avvenuta approvazione del piano di classifica e l’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 (cass. 13167/2014).
L’adozione del piano di classifica, infatti, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). Le SSUU con la sentenza n. 26009 del 30/10/2008, ha affermato che: “in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato (dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”. E’ stato anche deciso (Cass. n. 17066/10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo. Questo principio è poi stato ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.
La decisione n. 2241 del 2015, inoltre, ha delimitato l’ambito della contestazione specifica che grava sul contribuente idonea a vincere la suddetta presunzione, affermando:” il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654-12; sez. un. 11722-10). Tale indirizzo – seguito da moltissime altre decisioni muove dalla constatazione che il presupposto dell’obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell’art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonchè infine Cass. n. 13176-14).
Cosicchè, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria. Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto,… ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. Cass. Sez. Un. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10).
Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l’onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, a tenore della, a dir poco, sbrigativa motivazione della sentenza impugnata, non emerge con chiarezza quale sia stata la contestazione mossa da parte contribuente, ritenuta idonea, nell’affermazione immotivata della CTR, a vincere la presunzione di esistenza del beneficio e a ribaltare sul Consorzio la prova dell’esistenza dei vantaggi fondiari, tenuto conto, soprattutto, che non è intervenuta alcuna dichiarazione di disapplicazione di atti amministrativi. Per altro verso, la stessa decisione apoditticamente afferma la mancanza di prova, da parte del Consorzio, circa l’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza, circa l’approvazione e la trascrizione di quest’ultimo, circa l’indicazione dei lavori di bonifica effettuati nell’anno di riferimento in detto perimetro e circa il conseguente beneficio consortile, diretto e specifico per gli immobili in questione, senza però mostrare di aver esaminato la specifica documentazione prodotta dal ricorrente Consorzio, concernente indubbiamente fatti controversi e decisivi di causa quali i profili amministrativi relativi ai piani ed agli atti autorizzativi nonchè alle decisioni adottate in merito da parte dell’all’A.G. in termini di disapplicazione ed in ciò riscontrandosi il vizio di omesso esame denunciabile alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui applicabile ratione temporis (nell’interpretazione datane da Cass. Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014).
Invero, anche dalla lettura del brano della sentenza del primo giudice a pag.3 del ricorso, al quale la CTR sembra fare rinvio, si evince che in contestazione è sempre stata soltanto la sussistenza del beneficio consortile, senza alcun richiamo ai profili di legittimità del procedimento di approvazione degli atti consortili e, pertanto, non è chiaro se il consorziato ne abbia idoneamente contestato la legittimità avuto riguardo al piano generale di bonifica, sola contestazione effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241), contestazione specifica, dinanzi al Giudice tributario.
In difetto, quindi di una puntuale e specifica contestazione della legittimità del piano di classifica, con conseguente mutato riparto degli oneri probatori, stante l’incontroversa ricomprensione dei fondi in discussione nel perimetro di contribuenza, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Cotte (tra le molte, Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 18891/2016; Cass. n. 24356/2016; n. 23223/2014; Cass. n. 13167/2014; Cass. n. 2831/2012; Cass. n. 656 e 657/2012, dopo gli interventi delle Sezioni Unite su citati), ritenendo inopinatamente superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e manutenute. La motivazione del giudice d’appello, decidendo la controversia in senso sfavorevole al Consorzio, in termini di assoluta apoditticità, senza dare puntuale riscontro della produzione documentale del Consorzio, puntualmente indicata a pag. 23 del ricorso che ricomprende, anche “Piano di classifica, perimetro di contribuenza con relative Delibb. di approvazione del Consorzio e della Provincia e Delib. di riparto della contribuente relativa all’anno 2010 (annualità in contestazione)”, non ha applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente…. grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass. n. 654deI2012).
In ultimo va richiamata la decisione n. 8080/2020 dell’08.01.2020 che fornisce una risposta di rigetto, esaustiva e condivisa, alla tardiva eccezione avanzata dalla difesa dei resistenti, con memoria ex art. 380 bis c.p.c., in merito alla pretesa abrogazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 21.
Alla stregua delle motivazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare, anche alla luce della produzione documentale del ricorrente consorzio, l’assetto dell’onere probatorio relativo alla sussistenza del beneficio consortile secondo i principi giurisprudenziali su richiamati e provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021