LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10713-2017 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA PIANA SIBARI DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO FALCONE e GIUSEPPE FALCONE;
– ricorrente –
contro
D.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 2, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO DI GIOSA, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO GUGLIELMINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
CONSORZIO BONIFICA PIANA SIBARI DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2517/2016 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, depositata il 10/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha annullato la cartella di pagamento relativa a contributi di cui alla L.R. Calabria 23 luglio 2011, n. 11, art. 23, comma 1, lett. a), pretesi nei confronti di D.F.E. quale titolare di terreni posti nel comprensorio del Consorzio, per gli anni 2007 e 2008.
A motivo della decisione, la CTR, dopo aver dichiarato che l’obbligo di pagamento dei contributi consortili presuppone l’esistenza di un vantaggio specifico derivante ai terreni del contribuente dalle opere del consorzio, che “il Consorzio non era dotato del piano di classifica e neppure del perimetro di contribuenza”, che, altro rispetto a questi atti era la documentazione prodotta in causa dal Consorzio ossia lo statuto e la “Delib. consortile n. 245 del 1977 contenente i criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata dello Statuto, ex art. 25”, che, in assenza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza era onere del Consorzio dimostrare l’esistenza di quel beneficio, ha affermato che il Consorzio non aveva assolto al suddetto onere con la conseguenza che la pretesa doveva essere ritenuta infondata;
2. con il primo motivo di ricorso viene dedotta “la violazione degli artt. 2645,2645-ter e 2697 c.c., per “non avere la CTR applicato il principio di inversione dell’onere della prova derivante dalla esistenza di due documenti quali la trascrizione di un atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio effettuata il ***** e la Delib. della Giunta regionale Calabria n. 309 del 1977, con la quale è stata approvata la Delib. del Consorzio del 13 ottobre 1976, n. 245, relativa alla determinazione delle entità dei contributi atti tutti posti a base della Delib. n. 191 del 2009 richiamata nell’avviso di pagamento e prodotta nel giudizio” come allegato 7 della memoria di costituzione di primo grado;
3. con il secondo motivo di ricorso viene dedotta “la violazione della L.R. Calabria 23 luglio 2011, n. 11, art. 23, comma 1, consistita nel fatto che la CTR, opinando che a fronte del contributo richiesto dal Consorzio non vi fossero le condizioni di legge, ha sostanzialmente abrogato il citato art. 23, che, per le spese di funzionamento della istituzione del Consorzio prevede l’obbligo dei consorziati di pagare i contributi a prescindere dal beneficio”;
4. il contribuente ha depositato controricorso con ricorso incidentale a mezzo del quale, sotto la rubrica di “omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, lamenta che la CTR, “pur accogliendo l’appello (di esso contribuente contro la sentenza di primo grado), non si pronunciava sulla preliminare ed assorbente questione attinente la prescrizione della pretesa impositiva”.
CONSIDERATO
che:
1. deve essere per primo esaminato il secondo motivo di ricorso in quanto avente ad oggetto la dedotta insussistenza del presupposto impositivo – il beneficio per i fondi del contribuente derivato dalle opere consortili – al riparto dell’onere della cui dimostrazione è riferito il primo motivo.
La L.R. Calabria n. 11 del 2003, recante “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica. Ecologia”, nella versione correttamente applicata dalla CTR ratione temporis, stabiliva, per quanto qui interessa, ciò che segue.
Il territorio regionale è ripartito in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica, su ciascuno dei quali è istituito un Consorzio (art. 13).
I Consorzi sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa (art. 15).
“I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l’iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall’approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 58, e successive modifiche ed integrazioni. I consorziati… sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo art. 23” (art. 17).
“Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a)per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lett. b), sulla base del beneficio” (art. 23, comma 1). “L’ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato” (art. 23, comma 2).
I piani di classifica sono elaborati “dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto: a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; c) delle potenzialità di sviluppo e dell’incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; d) del livello di fruizione e godimento dei Peni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell’attività di bonifica e di conservazione del suolo” (art. 24 comma 1). “Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell’art. 812 c.c., e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l’indice di contribuenza di ciascun immobile” (art. 24 comma 2). I piani di classifica, elaborati dei Consorzi e proposti alla Giunta regionale sono, a seguito di una procedura partecipata, definiti dalla Giunta e successivamente approvati dal Consiglio regionale (art. 24, commi 3 e ss.).
Il sistema di riparto delle contribuzioni era basata dunque sulla individuazione, all’interno del comprensorio, del perimetro di contribuenza coincidente con l’insieme dei terreni beneficiati, in modo diretto, indiretto e potenziale, dall’attività di bonifica, e sulla definizione di indici di contribuenza per ciascun immobile.
Il piano di classifica era peraltro indispensabile solo ai fini della applicazione del criterio di cui all’art. 23, lett. b), posto che ai fini del criterio di cui alla medesimo art., lett. a), le somme erano richiedibili “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Con sentenza n. 188 del 2018, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l’illegittimità, rispetto all’art. 119 Cost., dell’art. 23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
Questa sentenza sostitutiva ha effetto anche riguardo al caso che occupa: in base all’art. 136 Cost., comma 1, “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”; ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3 (recante “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”) “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione del giorno successivo alla pubblicazione della decisione”); gli effetti di una sentenza dichiarativa della illegittimità di una norma sono retroattivi, generalizzati ed automatici. La sentenza 188 del 2018 non è caratterizzata dalla tecnica delle sentenze di “incostituzionalità differita”. Il limite della “situazione esaurita”, posto interpretativamente a tale efficacia retroattiva, non è invocabile, nel caso di specie giacché per situazione esaurita si intende la situazione definita da una sentenza passata in giudicato ovvero ormai superata per effetto di altri fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producono il medesimo effetto giuridico.
I contributi consortili di cui trattasi, quindi, anche nella componente “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali” sono dovuti solo a condizione che all’immobile del consorziato derivi un vantaggio diretto ed immediato dalle opere eseguite dal consorzio;
2. da quanto appena sopra, risulta immediatamente l’infondatezza dei secondo motivo di ricorso;
3. va a questo punto ricordato, per comprendere come il Consorzio abbia chiesto i contributi sulla base di delibera antecedente all’entrata in vigore della L. n. 11 del 2003, che ai sensi della medesima L.R., art. 42, fino a quando i Consorzi non abbiano approvato ii piani di classifica di cui al citato precedente art. 24, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come fissati in precedenza;
4. riguardo al tema posto con il primo motivo di ricorso della ripartizione tra consorzio e consorziato dell’onere della prova della sussistenza di tale vantaggio diretto e immediato, va osservato che il contribuente non ha mai allegato la estraneità dei propri fondi al perimetro consortile né al perimetro di contribuenza.
L’incontestata inserzione dell’immobile nel perimetro di contribuenza rende irrilevante l’omessa considerazione da parte della CTR della trascrizione dell’atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio.
Solo per completezza si osserva che la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza”, prevista dallo stesso art. 17 assolve, al pari delle trascrizioni di cui al R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 58, una funzione di mera pubblicità-notizia, quale adempimento di natura dichiarativa volto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza”.
Se, per un verso, come questa Corte ha più volte affermato, l’omissione della trascrizione non comporta “ex se” l’insussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo consortile (v. 16524/2019; 24644/2018), per altro verso, l’avvenuta effettuazione della trascrizione non dimostra in via diretta né vale a far presumere l’esistenza di quel beneficio diretto e specifico, derivante ai fondi inclusi nel perimetro da opere consortili, solo in comprovata o presunta presenza del quale il contributo può essere preteso.
La prova presuntiva del beneficio deriva, per costante giurisprudenza di questa Corte, dalla presenza di un piano di classifica: “qualora vi sia un “piano di classifica” legittimamente approvato, inclusivo dell’immobile del contribuente, spetta a quest’ultimo (che impugni la cartella esattoriale relativa ai contributi consortili affermando l’insussistenza del dovere contributivo), provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica dovendosi ritenere il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica, mentre in assenza del piano di classifica, grava sul Consorzio l’onere di provare il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (v., tra molte, Cass. n. 13167 del 11/06/2014; Cass. n. 4761 del 23/03/2012).
Proprio con riferimento a precedenti controversie involgenti l’odierno ricorrente ove si era posta una situazione processuale identica a quella che si pone qui oggi è stato affermato il principio per cui “la CTR ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico” (così, tra molte conformi, Cass. n. 23818 del 2017; Cass. n. 23817 del 2017; Cass. n. 23816 del 2016; Cass. n. 6707 del 2015).
5.il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto;
6. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione per il suo nuovo esame alla luce del riportato principio di diritto;
7. il ricorso incidentale è inammissibile. Esso non veicola una censura diretta contro una statuizione sfavorevole della sentenza di merito bensì una questione che non è stata oggetto di alcuna statuizione perché rimasta assorbita. Il contribuente ha la possibilità di riproporre detta questione al giudice del rinvio (tra molte conformi, Cass. 14757/2020; Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 4472 del 07/03/2016; Cass. n. 574 del 15/01/2016);
8. quest’ultimo dovrà provvedere anche sulle spese dell’intero processo.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa composizione;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021