Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.204 del 11/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30194/2019 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 420/2019 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

F.L., cittadino del *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze per motivi di origine religiosa;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento F.L. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 5/7/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza in data 24/7/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione al riconoscimento della protezione internazionale rivendicata; 2) del carattere sostanzialmente personale delle ragioni della fuga del ricorrente dal paese di origine; 3) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 4) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da F.L. con ricorso fondato su cinque motivi;

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per avere il giudice a quo omesso di dettare alcuna motivazione in relazione ai motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado, impedendo la possibilità di ricostruire alcun percorso logico a fondamento della decisione assunta;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;

infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);

ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità, e del significato attribuito alle norme di legge applicate nel caso di specie;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alla censura in questa sede illustrata dal ricorrente;

con il secondo, il terzo e il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice a quo disatteso la propria domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tener conto delle specifiche ragioni di fuga indicate nel proprio racconto di vita, e senza aver svolto alcuna indagine ufficiosa sulle effettive condizioni di insicurezza politico-sociale del paese di provenienza, in tal modo pervenendo alla elaborazione di una motivazione meramente apparente;

i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione sono parzialmente fondati nei limiti di cui appresso;

preliminarmente, dev’essere disattesa la doglianza del ricorrente nella parte in cui censura il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

al riguardo, osserva il Collegio come, con riferimento all’invocato riconoscimento, da parte dell’odierno istante, della protezione sussidiaria in ordine alle ipotesi indicate, debba ascriversi un valore dirimente alla circostanza, espressamente sottolineata dal giudice a quo, della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dal ricorrente a fondamento della propria fuga dal paese di origine, con i presupposti normativi previsti ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate (pericolo di condanna a morte, torture o trattamenti inumani o degradanti);

sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato l’assenza di alcun effettivo pericolo di persecuzione discriminatoria, di uccisione o di un danno alla persona, concretamente predicabile a carico dall’odierno istante in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dal Senegal, essendo emerso, dal racconto del ricorrente, unicamente il ricorso di circostanze del tutto personali, o comunque private, in relazione alle quali nessun adeguato accenno (se non irriducibilmente generico) risulta essere stato svolto, dal richiedente, in relazione ad eventuali situazioni di assenza di protezione nei suoi confronti da parte delle autorità statali;

detta decisiva carenza di adeguata allegazione e prova risulta peraltro riscontrabile anche in questa sede, essendosi il ricorrente limitato, attraverso le censure sollevate dinanzi a questa Corte, a ribadire il ricorso di generiche fonte di pericolo per la propria persona, senza alcun minimo riferimento all’eventuale paventata carenza di adeguata protezione ad opera delle autorità statali del proprio paese;

dev’essere, viceversa, accolta la censura del ricorrente nella parte in cui contesta il mancato riconoscimento, in proprio favore, della protezione sussidiaria, in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

osserva sul punto il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;

al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01);

nel caso di specie, la corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, avendo totalmente trascurato di indicare, nella propria sentenza, da quali fonti, attendibili e aggiornate, abbia tratto le informazioni poste a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi in esame, limitandosi a escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di indicazioni meramente generiche, oltre che del tutto prive, occorre ribadire, di riscontri identificativi della provenienza delle fonti d’informazione reperite;

col quinto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, nella parte in cui il giudice a quo ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tener conto della propria condizione di vulnerabilità e delle condizioni di criticità sociale e istituzionale del paese di provenienza;

la rilevanza del quinto motivo deve ritenersi assorbita dall’accoglimento del secondo, del terzo del quarto motivo;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza, per quanto di ragione, del secondo, del terzo e del quarto motivo (rigettato il primo ed assorbito il quinto), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, nei limiti di cui in motivazione; rigetta il primo e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021

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