LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23279/2019 proposto da:
O.O., rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2630/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 24.6.2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da O.O., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State avverso l’ordinanza del Tribunale, che aveva respinto la domanda di protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine della c.d. protezione umanitaria.
1.1. La Corte territoriale, innanzi alla quale il richiedente aveva impugnato la decisione di primo grado limitatamente al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, recepì le valutazioni del primo giudice in ordine alla carenza di credibilità delle dichiarazioni ed all’omessa allegazione di specifici fattori di vulnerabilità; la corte distrettuale rigettò la richiesta di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto escluse, sulla base delle fonti internazionali, una situazione di conflitto indiscriminato nell’Edo State, regione di provenienza del ricorrente. Quanto alla protezione umanitaria, oltre all’assenza di credibilità, osservò che il ricorrente non aveva allegato di aver acquisito un certo grado di integrazione nel nostro paese, non essendo, a tal fine, sufficiente l’aver effettuato prestazioni lavorative mentre era necessaria la prova di un radicamento nel tessuto sociale e culturale del paese ospitante, che comprovassero la stabilità della sua permanenza.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorsi decreto ha proposto ricorso O.O. sulla base di tre motivi.
2.1 Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla domanda di protezione sussidiaria, per non avere la corte di merito esaminato lo stato di corruzione della polizia nigeriana, che non avrebbe potuto assicurargli alcuna protezione dai suoi aguzzini.
2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria con riferimento al suo trascorso in Libia, agli altri fattori di vulnerabilità e per aver omesso di valorizzare il conflitto nel Delta del Niger, erroneamente definito dalla corte distrettuale di bassa intensità.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce a nullità della sentenza per l’apparente e contraddittoria motivazione in relazione alla domanda di protezione umanitaria.
3.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
3.2. In primo luogo, va evidenziato che, in presenza di una cosiddetta “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorso per cassazione non è ammissibile per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
3.3.Tale limite è stato previsto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, applicabile, come nel caso di specie, ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012.
3.4. Del resto, i motivi, non indicano il fatto storico, principale o secondario di cui il giudice avrebbe omesso l’esame ma censurano le valutazioni della corte di merito in relazione al rigetto della protezione sussidiaria ed umanitaria, chiedendo una rivalutazione del percorso argomentativo inammissibile in sede di legittimità.
3.5. Ne’ coglie nel segno il dedotto vizio di apparente motivazione che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dalla L. n. 134 del 2012, concerne l’anomalia motivazionale che si traduce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”(Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053).
3.6. Nel caso di specie, la motivazione consente di cogliere l’iter argomentativo seguito dalla corte di merito in relazione ai motivi di impugnazione, con riferimento alle circostanze fattuali ed alle argomentazioni giuridiche dedotte.
3.7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
3.8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
3.9. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).
3.10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021