LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35026-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
TR. ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CRESCENZIO SANTUORI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 934/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate, sul presupposto che il contratto di locazione stipulato da R.D. e R.V. sul proprio terreno unitamente alla costituzione di diritti di superficie e servitù funzionali alla realizzazione di un parco eolico nel comune di Tiriolo fosse stato stipulato per sottrarsi alla tassazione dovuta sul corrispettivo reale, in relazione all’aliquota inferiore dovuta ai fini dell’imposta di registro sul contratto di locazione rispetto a quella derivante dalla costituzione dei diritti di superficie e del diritto di servitù in favore della società Tr. s.r.l., emise un avviso di liquidazione impugnato dalla Tr. Energy s.r.l. davanti alla CTP di Catanzaro che lo ritenne immune da vizi.
La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso della società contribuente, ha riformato la sentenza impugnata e annullato l’avviso di liquidazione, ritenendo applicabile la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, non rispettato nel caso concreto. Secondo la CTR il fenomeno elusivo, in forza del quale sono inopponibili all’amministrazione fiscale gli atti e i fatti privi di valide ragioni economiche che permettono un risparmio di spesa indebito, ricondotti alla struttura dell’imposta di registro, impongono di ritenere che la liquidazione di maggiore imposta secondo la disposizione antielusiva richiede il disconoscimento di uno o più atti portati per la registrazione e l’individuazione di un atto sul quale applicare il tributo.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società intimata ha resistito con controricorso, eccependone l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza.
La ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere in relazione alla intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. nella L. n. 136 del 2018, producendo attestazione di pagamento delle prime rate rispetto al piano ventennale.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021