LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28875-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BELLAVISTA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 276/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 24/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe, respingendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrata nei confronti della società Bellavista s.r.l., ha confermato la decisione di primo grado con la quale la CTP di Nuoro aveva ritenuto l’illegittimità del diniego di rimborso dell’IVA versata dalla società per l’anno 2003, sul presupposto della ritenuta ritualità dell’ammortamento delle spese sostenute dal comodatario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo di comodato. Secondo la CTR in questa direzione deponeva la giurisprudenza di questa Corte, essendo incontestato che le spese sostenute per la realizzazione dell’impianto turistico fossero funzionali all’effettiva utilizzazione dei beni altrui da parte del comodatario nell’esercizio dell’impresa.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 30 TUIR, comma 3, lett. c) e dell’art. 108 TUIR. La CTR avrebbe errato nel ritenere fondato il diritto al rimborso dell’IVA dovuta in relazione a beni ammortizzabili su beni di terzi concessi in uso o in comodato. La censura è infondata.
Come già più volte ritenuto da questa Corte il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c) deve essere letto come ricavabile dalla recente Cass. S.U. n. 11533 del 11/05/2018, alla luce del principio della neutralità dell’IVA, che ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 28 febbraio 2018, in causa C672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08).
Da ciò consegue che il diritto alla detrazione – e, in mancanza, l’alternativo diritto al rimborso – spetta anche con riferimento alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva (cfr. Cass. S.U. n. 11533/2018, sia pure in ipotesi, peraltro pienamente assimilabile, di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione).
Le S.U. appena ricordate hanno infatti affermato che “l’esercente attività d’impresa o professionale può dedurre dai redditi d’impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purchè sussista il requisito dell’inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l’attività svolta” (Cass. n. 23278 del 27/09/2018; Cass. n. 6022/2020; v. altresì Cass. n. 18904 del 17/07/2018).
Orbene, nel caso di specie, il nesso di strumentalità delle opere eseguite all’attività di impresa è stato accertato dalla stessa CTR sicchè non v’è ragione per escludere la sussistenza del diritto al rimborso dell’IVA sulle spese sostenute. Corretta deve pertanto ritenersi la decisione impugnata ed infondata la censura esposta dalla ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021