LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15065-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DEMA DI T.D. & C SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. del Veneto, depositata il 19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di De. Ma di T.D. & c. s.n.c. tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005 con i quali, a seguito di una attività ispettiva in materia di contratti di somministrazione stipulati tra soggetti operanti nel settore della distribuzione, verificava la omessa fatturazione e contabilizzazione di operazioni imponibili D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 21 e 23, ai fini Iva. L’agenzia delle Entrate aveva verificato l’esistenza di due distinte obbligazioni tra le partì che avevano ad oggetto una somministrazione e una concessione in gestione. Il contratto prevedeva che la società De.ma (in qualità di somministrante) gestisse il reparto carni nell’ambito del supermercato di proprietà della società Simpatia supermercati s.r.l. (in qualità di somministrata); quanto alle modalità di determinazione del prezzo era previsto, a carico della somministrante, l’obbligo di fatturazione ogni 15 giorni a favore della somministrata tenendo conto del prezzo pagato dai clienti alla cassa, decurtato dell’Iva e di un ulteriore 5%. Nella prospettazione dell’Ufficio la decurtazione del 5% era il prezzo della locazione degli ambienti e della gestione dei servizi all’interno del supermercato.
La società impugnava gli avvisi e la CTP di Rovigo li accoglieva.
Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 18/7/2012, depositata il 19.4.2012, rigettava l’impugnazione dell’ufficio sul presupposto che non fosse provata l’esistenza di una operazione permutativa nella quale ognuna delle operazioni era autonomamente soggetta ad imposta.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, affidando il suo mezzo a tre motivi.
La contribuente non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.
Lamenta che la CTR aveva confermato la illegittimità dell’avviso di accertamento in forza di una diversa ratio decidendi rispetto a quella della sentenza di primo grado. In particolare i giudici di primo grado avevano ritenuto che il contratto tra le parti fosse proprio un contratto di somministrazione ricorrendone la struttura tipica, mentre la CTR, ritenuta la natura permutativa dell’operazione aveva affermato che l’illegittimità dell’avviso di accertamento risiedeva nel non aver considerato gli effetti della detrazione Iva.
La censura è inammissibile.
La CTR non ha mai affermato che il contratto avesse una natura di permuta, ma riprodotta la tesi dell’Agenzia, ha evidenziato che per sostenere che il caso, agli effetti dell’Iva, si configura come un’operazione permutativa nella quale ognuna delle operazioni è autonomamente soggetta ad imposta “l’ufficio doveva esaminare a fondo la pretesa operazione permutativa e determinare l’Iva evasa da porre a carico del contribuente sottoposto a verifica”…..”se le operazioni imponibili erano due bisognava riconoscere la detraibilità dell’imposta nel momento in cui risultava dovuta dall’emittente. Nei fatti quando si accerta a carico dei somministrati, come in quest’ultimo caso, una mancata emissione di fattura con l’Iva dovuta, specularmente si deve riconoscere in detrazione l’Iva che scaturisce dalla fattura emessa dalla società somministrata”.
La CTR, così come il giudice di primo grado ha, dunque, qualificato il contratto in essere come somministrazione.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 11 e 13, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Lamenta che il contratto stipulato dalla contribuente con la società supermercati simpatia s.r.l. non poteva essere qualificato come somministrazione tipica.
La censura è inammissibile.
L’interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sè (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo del contratto, nella parte in questione). Peraltro, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione).
In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.
La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi. Tale principio è assolutamente pacifico, essendosi anche di recente affermato che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (cfr. Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).
Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo, così come esposto in ricorso, si risolve nel sostenere una diversa lettura della convenzione, neppure indicandosi specificamente i canoni ermeneutici violati nè riportandosi, nell’osservanza del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, il testo integrale degli atti, non essendo soddisfatto tale onere da una parziale riproduzione degli stessi (cfr. Cass. n. 2560 del 2007; Cass. n. 3075 del 2006; Cass. n. 16132 del 2005).
3. Il terzo motivo con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, per la mancata applicazione delle sanzioni deve ritenersi assorbito.
Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021