Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23793 del 02/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4230/2020 proposto da:

A.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Picano Gabriele, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

M.G., quale tutrice dei minori T.G., T.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61, presso il proprio Studio, rappresentata e difesa da se medesima, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

A.R., Mi.Ma., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Di Mascio Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G., quale tutrice dei minori T.G., T.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61, presso il proprio Studio, rappresentata e difesa da se medesima, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente –

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, G.M.T.:

quale curatore speciale dei minori T.R., T.G., T.M. e T.C., Sindaco del Comune di *****, T.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7912/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 7912/2020 depositata in data 18-12-2019 e notificata nella stessa data la Corte d’appello di Roma, Sezione specializzata per i minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma depositata in data 30-11-2018, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori T.G., nato il *****, e T.M., nata il *****. La Corte di merito ha affermato che non potesse farsi una prognosi positiva sul recupero della capacità genitoriale della madre e sulla capacità di idoneo supporto dei nonni materni, in dettaglio ricostruendo le vicende pregresse. La Corte d’appello ha ritenuto, pertanto, i minori in condizione di abbandono, rigettando l’impugnazione principale proposta dalla madre e quella incidentale proposta dai nonni materni.

2. Avverso questa sentenza A.A., madre dei minori, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del padre T.L., della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, di G.M.T., quale curatore speciale dei minori T.R., T.G., T.M. e T.C., del Sindaco del Comune di *****, che sono rimasti intimati, nonché nei confronti del tutore dei minori avv. M.G., che si è costituita con controricorso.

3. Avverso la medesima sentenza A.R. e Mi.Ma., nonni materni dei minori, propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del tutore dei minori avv. M.G., che si costuisce con controricorso, nonché nei confronti del padre T.L., della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, di G.M.T., quale curatore speciale dei minori T.R., T.G., T.M. e T.C., del Sindaco del Comune di *****, che sono rimasti intimati.

4. I ricorsi sono stati fissati per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente A.A. denuncia: i) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 1984 del 1983, artt. 1 e 8, in relazione al mancato accertamento della irreversibilità della situazione di disagio rilevata a carico dei minori e della sussistenza dello stato di abbandono, per non avere la Corte di merito, tra l’altro, dato rilievo al percorso avviato dalla ricorrente, in assenza di iniziative di sostegno pubblico al recupero della capacità genitoriale, nonché per avere la Corte d’appello, senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio, effettuato una prognosi negativa sul miglioramento delle condizioni esterne della madre, nonostante la ricerca di lavoro, da parte di quest’ultima, assistita dall’erogazione del reddito di cittadinanza e la sua relazione con un nuovo compagno disposto a prendersi cura dei minori, senza considerare il suo rinnovato equilibrio psico-fisico; ii) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1993, art. 15, comma 2, art. 12 Convenzione di New York del 20/11/1989, art. 6 Convenzione di Strasburgo del 25/01/1986 e con il terzo motivo la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’omesso ascolto dei minori, in violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 184 del 1993, art. 15, comma 2, art. 12 Convenzione di New York del 20/11/1989, art. 6 Convenzione di Strasburgo del 25/01/1986, per avere la Corte di merito ritenuto non necessario procedere all’ascolto dei minori, pur capaci di discernimento e rispettivamente all’epoca di sette e sei anni, con una motivazione succinta e non specifica.

2. I ricorrenti A.R. e Mi.Ma. denunciano: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 1984 del 1983, artt. 1 e 8, in relazione al mancato accertamento della irreversibilità della situazione di disagio rilevata a carico dei minori e della sussistenza dello stato di abbandono, per non avere la Corte di merito svolto istruttoria in ordine all’adeguatezza dei nonni materni a salvaguardare le esigenze dei minori, in violazione del criterio guida finalizzato a mantenere il rapporto con la famiglia di origine, anche mediante la valorizzazione delle figure vicarianti inter-familiari, nella specie non sufficientemente attenzionati e “misurati” solo esaminandone il quoziente intellettivo; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1993, art. 15, comma 2, art. 12 Convenzione di New York del 20/11/1989, art. 6 Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996 e con il terzo motivo la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’omesso ascolto dei minori, in violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 184 del 1993, art. 15, comma 2, art. 12 Convenzione di New York del 20/11/1989, art. 6 Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996, per avere la Corte di merito ritenuto non necessario procedere all’ascolto dei minori, sebbene capaci di discernimento e rispettivamente all’epoca di *****, con una motivazione succinta e non specifica; c) con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996, per non avere la Corte di merito assolto agli obblighi informativi nei confronti dei minori, se ultradodicenni, ma anche di età inferiore ove opportuno; d) con il quinto motivo la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere il difensore d’ufficio del padre naturale dei minori partecipato al giudizio di secondo grado ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 10.

3. In via pregiudiziale occorre disporre l’obbligatoria riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza, e il secondo ricorso, che è quello proposto dai consorti A. – Mi., notificato a mezzo pec un’ora dopo di quello proposto da A.A., si converte in impugnazione incidentale.

4. Il primo motivo del ricorso principale e il primo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto aventi ad oggetto il giudizio di inadeguatezza della madre e dei nonni materni, sono infondati.

4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi. Inoltre, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (cfr. tra le tante Cass. n. 7391/2016 e Cass. n. 7559/2018).

4.2. Nella specie la Corte territoriale si è attenuta ai suesposti principi, pervenendo, all’esito di accurata disamina di ogni dato o profilo di rilevanza ai fini che qui interessano, ad escludere la capacità genitoriale in concreto della madre, non essendo in discussione l’incapacità del padre, per avere ella posto in essere comportamenti gravemente pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli, senza mai acquisirne consapevolezza, pur nel protratto lungo periodo di supporto alla genitorialità fornito dai servizi territoriali, esponendo i minori al pericolo di incolumità fisica, di ipostimolazione delle singole individuali capacità e all’abbandono a loro stessi (così pag. n. 14 e 15 sentenza impugnata).

La medesima incapacità è stata riscontrata in concreto nei nonni materni, con i quali la madre e i figli vivevano prima che questi ultimi venissero allontanati, perché ugualmente privi di consapevolezza del pregiudizio causato, anche da loro stessi, ai quattro piccoli nipoti, che manifestavano, tutti, un comune tratto di ingestibilità comportamentale, molto grave nel piccolo G., e variabile secondo individuali caratteristiche psichiche (pag.15 sentenza).

In particolare la Corte di merito ha ricostruito dettagliatamente (da pag. 8 sentenza) tutte le vicende pregresse di rilevanza, anche con riferimento agli altri due figli minori più grandi, R., che ha ritardo cognitivo di grado lieve e che aveva subito violenza sessuale di gruppo, minimizzata dalla madre e dal nonno, e C., ***** all’epoca, che si occupava materialmente dell’accudimento materiale dei fratelli minori e soprattutto di M.. La Corte di merito ha precisato che i due fratelli maggiori hanno un legame strutturato con l’ambiente familiare e perciò per essi è stato disposto il non luogo a provvedere sull’adottabilità.

La Corte d’appello, inoltre, ha acquisito relazione di aggiornamento del 15-4-2019, ritenendo superflua, alla stregua degli elementi istruttori acquisiti e con motivazione adeguata, la consulenza tecnica sulla capacità genitoriale della madre e sulla capacità di supporto dei nonni materni (pag.12 sentenza), e ha proceduto ad accurata analisi di ogni elemento di rilevanza, ivi compresi quelli concernenti le condizioni esterne dedotte anche nel ricorso per cassazione dell’ A. (reddito di cittadinanza e nuova relazione affettiva). Inoltre, quanto ai nonni, l’indagine non si è incentrata solo sulle carenze cognitive degli stessi, pur accertate. Lo stato di degrado personale cognitivo e psicologico dei minori prima dell’intervento del Tribunale dei Minori è stato infatti ricondotto dalla Corte d’appello al pregresso ambiente familiare anche allargato, poiché i minori vivevano, anche nel periodo precedente all’allontanamento, assieme alla madre con i nonni materni, i quali, pure, avevano minimizzato l’episodio di violenza sessuale di gruppo subito dal nipote più grande. L’indagine è stata incentrata anche sul fatto che, nonostante il lungo periodo di sostegno istituzionale, i nonni non hanno avuto e non hanno consapevolezza delle pregresse condizioni di disagio dei minori, i quali, invece, sono nettamente migliorati per effetto dell’allontanamento famigliare e delle cure loro assicurate in casa famiglia.

In conclusione, sui motivi in disamina, la Corte di merito ha svolto l’indagine fattuale facendo applicazione dei principi di cui si è detto ed è così pervenuta, con motivazione adeguata (Cass. S.U. n. 8053/2014), all’accertamento della totale inadeguatezza sia della madre sia dei nonni paterni, per le conseguenze “altamente pregiudizievoli” per lo sviluppo psico-fisico dei minori causate dalle loro carenze, escludendo una prognosi di recupero in tempi compatibili con la necessità di crescita dei minori in ambiente familiare accogliente e idonea, necessità ritenuta non più procrastinabile.

5. Ugualmente infondati sono i motivi secondo e terzo del ricorso principale e i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione.

5.1. La Corte d’appello, con motivazione adeguata e non inferiore al minimo costituzionale (pag. n. 12 sentenza), ha espresso il convincimento che per i due minori (in allora di *****) l’ascolto giudiziale sarebbe stato non solo inutile, ma dannoso perché fonte di sofferenza, e ciò per l’età e per la situazione di disagio degli stessi descritta nella sentenza impugnata nella parte dello svolgimento del processo di primo grado, ritenendo perciò la Corte di merito che l’ascolto fosse contrario all’interesse dei minori stessi (cfr. Cass. n. 10776/2019).

6. Il quarto motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

6.1. I nonni materni lamentano del tutto genericamente l’omesso assolvimento di obbligo informativo nei confronti dei minori, fanno riferimento, nell’illustrazione del motivo, agli altri fratelli più grandi e *****, che sono estranei al giudizio, e, peraltro, nel contempo danno atto che questi ultimi erano stati sentiti dal Giudice all’udienza del 4-6-2018, sicché neppure risultano chiaramente e precisamente espressi i termini della doglianza e l’attinenza di quest’ultima al decisum.

7. il quinto motivo di ricorso incidentale è infondato.

7.1. la L. n. 184 del 1984, art. 10 prevede la nomina del difensore d’ufficio del genitore allorquando ha inizio la procedura di adottabilità, ossia nel primo grado. Nel caso di specie, la norma è stata rispettata, poiché in primo grado il padre dei minori è stato rappresentato e difeso dall’avvocato nominato d’ufficio, al quale è stato anche notificato l’appello (cfr. Cass. n. 14368/2013). Gli stessi ricorrenti incidentali danno, inoltre, atto che, a fronte della dichiarazione in udienza del difensore d’ufficio nominato in primo grado della volontà del suo assistito di non volersi costituire in appello, la Corte di merito lo ha dichiarato contumace.

7.2. Tanto precisato, occorre, in primo luogo, rilevare che, rispetto al regime processuale ordinario, il citato art. 10 detta una disciplina speciale, derogatoria e, in linea teorica, provvisoria, ossia emanata in attesa di una specifica e organica normazione della figura del difensore d’ufficio nei processi ex L. n. 183 del 1984, tuttavia ancora non intervenuta. La norma è espressamente riferita al primo grado, per il processo civile minorile, ed in particolar modo per il procedimento di adottabilità, in cui vengono in rilievo, inevitabilmente, la debolezza e fragilità dei genitori e l’esito spesso drammatico ed irreversibile, sì da connotare in modo del tutto particolare il corrispondente modello processuale (cfr. Corte Cost. sent. n. 135/2019).

In un contesto normativo di natura così “speciale” per il primo grado, l’assenza di una specifica disciplina processuale speciale dettata per il secondo grado impone un’interpretazione letterale dell’art. 10, e quindi non estensiva a ipotesi non espressamente previste, in raccordo e coerenza con i principi processuali cardine in tema di diritto di difesa, nei giudizi civili, della parte, la cui effettività, anche ai sensi dell’art. 24 Cost., resta in ogni caso àncorata, tramite il combinato disposto degli artt. 82,83 e 84 c.p.c., ad un’espressione positiva della volontà di difendersi da parte del soggetto, e ciò anche se egli necessita di particolare tutela. Non e’, infatti, ipotizzabile, né coerente con l’impianto sistematico del processo civile una difesa della parte in contrasto con la sua volontà, sempre che quest’ultima sia giuridicamente e concretamente esprimibile, configurandosi, anzi, un diverso opinamento lesivo dell’esercizio di diritti fondamentali, quali sono quelli in gioco nei procedimenti di adottabilità (genitorialità, unità familiare, mantenimento dei rapporti con la prole).

In tale prospettiva e per le ragioni esposte, dalla qualità del genitore di parte necessaria in tutti i gradi di giudizio nei procedimenti di adottabilità discende solo, nella fase d’appello e anche in quella di cassazione, l’obbligo, ex art. 331 c.p.c., di consentirne la partecipazione, tramite notifica dell’impugnazione o tramite l’integrazione del contraddittorio, come da costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 18148/2018) e questa garanzia, allo stato attuale della normativa processuale sul tema, è sufficiente ad assicurare l’effettività di tutela, che, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere completata con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del genitore, ferma restando la necessità di conferimento di procura alle liti al difensore (Cass. n. 7527/2001; Cass. n. 7544/2002).

Dunque, tornando al caso di specie, come si è detto, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato in appello nei confronti del padre e quest’ultimo ha anche manifestato la volontà di non avere alcuna ragione da far valere nel giudizio di secondo grado e di non volersi, perciò, costituire, per quanto affermato dagli stessi ricorrenti incidentali, sicché non ricorre il vizio di violazione di legge denunciato.

8. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale, sia quello incidentale e le spese del presente giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla natura della controversia e degli interessi in gioco.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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