LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18124-2014 proposto da:
D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA STEFANINI, ALESSANDRO PAINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato ANNA STEFANINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO PAINO, SALVATORE TAVERNA;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 439/2014 della COMM.TRIB.REG. SICILIA, depositata il 13/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
RITENUTO
Che:
D.S.F., il quale aveva impugnato l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione da imputare al contribuente quale socio della Diesse s.r.l., oggetto di verifica della Guardia di Finanza, ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 439/30/14, depositata il 13/2/2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in parziale riforma della prima decisione, aveva riconosciuto la deducibilità del costo di Euro 30.000,00 di cui alla fattura della D.S. supermercati s.r.l. e, viceversa, confermato l’indeducibilità degli altri costi dedotti a fronte di operazioni inesistenti.
Ha resistito l’Agenzia delle entrate, con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo l’indeducibilità anche della somma recata dalla fattura della società D.S. supermercati.
Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, (convertito dalla L. n. 96 del 2017) e documentazione comprovante la presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria nonchè memoria con documentazione attestante il pagamento delle relative rate ai sensi dell’articolo citato.
CONSIDERATO
che:
La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, cit., art. 11, commi 8 e 10, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La Corte, sulla base della documentazione prodotta, provvede alla relativa declaratoria. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (tra le tante, Cass. n. 10198/2018; n. 28311 del 07/11/2018).
Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (tra le tante, Cass. n. 23175/2015; n. 6888/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562/2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021