Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.241 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5693-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GAETANO DE RUVO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA ANZIANO, SAMUELA PISCHEDDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4571/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Milano pronunciò sentenza costitutiva, avente ex art. 2932 c.c. gli effetti del contratto non concluso, per il trasferimento della proprietà di un fabbricato, dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a F.P., subordinatamente al pagamento del prezzo.

All’Istituto fu di conseguenza notificato avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale complessivamente pari a complessivi Euro 18.776,72.

Il predetto contribuente impugnò l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’assoggettamento della sentenza a imposta proporzionale, in luogo di quella fissa, atteso che il trasferimento immobiliare era subordinato al pagamento del prezzo, ma l’adita commissione tributaria lo respinse.

Su appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riformò la decisione, affermando che era illegittimo l’assoggettamento della sentenza a imposta proporzionale dal momento che “il pagamento del prezzo non è evento idoneo a qualificare come meramente potestativa la condizione in cui esso sia dedotto” e richiamando a conforto giurisprudenza di legittimità.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado n. 4571/2014, depositata il 12 settembre 2014 e non notificata, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso l’INPS.

CONSIDERATO

CHE:

Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 e art. 37, comma 3, in quanto la CTR non si è adeguata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, secondo la quale, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti del contratto, non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorchè non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, senza che l’acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo da parte sua, conformemente ad una condizione originariamente contenuta nel contratto, atteso il versamento del prezzo è assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Anzitutto, la circostanza che la sentenza non fosse passata in giudicato è irrilevante, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato” (si veda sul punto Cass. n. 12736/2014).

La Corte ha precisato al riguardo che i presupposti del tributo non è dato dall’efficacia esecutiva, bensì dall’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, tanto che è irrilevante la eventuale sospensione della efficacia esecutiva (Cass. 12480/2018).

Quanto poi alla condizione, si tratta, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, di una condizione assimilabile a quella “meramente” potestativa (lecita), in quanto il trasferimento dipende esclusivamente dalla volontà del soggetto in favore del quale si verifica il trasferimento stesso, vale a dire una condizione il cui avverarsi è collegato a un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscono sulla sua volontà determinandola in un certo senso (Cass. 11774/2007) e non dal mero arbitrio di chi trasferisce il diritto, perchè diversamente si configurerebbe l’ipotesi prevista dall’art. 1355 c.c. ed il trasferimento sarebbe nullo (Cass. n. 30778/2019).

La sentenza impugnata, quindi, non è in linea con la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore dei promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuita, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero come nella specie – dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (tra le tante Cass. n. 6116/2011, n. 8544/2014, n, 21625/2015, n. 13006/2016, n. 3806/2017, n. 27902/2018).

Il diverso indirizzo richiamato dalla CTR lombarda, che fa capo a due isolate pronunce (Cass. n. 9097/2012 e n. 18180/2013), può ritenersi ormai superato alla luce delle successive decisioni della Corte (Cass. n. 3617/2020, n. 7390/2020), che questo Collegio condivide ed alle quali va data continuità.

Consegue l’accoglimento del ricorso, a cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto degli originari ricorsi autonomamente proposti dalle contribuenti e successivamente riuniti.

Il progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso. Compensa le spese processuali dei gradi di merito. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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