Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.248 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 760/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Severini 54, presso l’avv. prof. Francesco Tinelli, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma), Sez. 22, n. 248/22/12 del 20 giugno 2012, depositata il 15 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per aver definito in via agevolata la controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, pagando le somme dovute come documentato dagli allegati all’istanza stessa;

Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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