LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16003/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Autocar s.r.l., con sede in Città di Castello, via Sorel;
– intimata –
avverso la sentenza 169/03/2012 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata in data 24 dicembre 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’impugnazione proposta dalla Autocar s.r.l., con sede in Città di Castello, via S., avverso la cartella di pagamento n. ***** contenente recupero di due crediti di imposta per complessivi Euro 2.490,14, indebitamente compensati per il periodo di imposta 2006, essendone stata omessa l’indicazione nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi.
2. La CTR ha rilevato che l’indicazione del credito di imposta, pur non risultando nel quadro RU del modello UNICO della dichiarazione dei redditi (circostanza incontestata), compariva tuttavia nel modello F24 di pagamento effettuato dal contribuente. Ciò che consentiva all’Ufficio impositore, anche in applicazione del dovere collaborativo discendente dallo Statu del contribuente, di avvedersi della irregolarità formale ed eventualmente di invitare il contribuente a sanare l’irregolarità. Avendo l’Ufficio omesso tale attività si era verificata una violazione del dovere collaborativo, ciò che ridondava in illegittimità della pretesa erariale, che andava pertanto annullata.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo; l’intimata Autocar s.r.l. non si è costituita.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso lamenta “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto sotto vari profili, in particolare della L. n. 317 del 1991, artt. 10, 11 e 13, della L. n. 49 del 1997, art. 11, nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, (nel testo modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001 dal 1.01.2002), ex art. 360, comma 1, n. 3)” deducendo che la corretta interpretazione del combinato disposto delle citate disposizioni normative conduce a dover affermare la decadenza dal credito di imposta per l’ipotesi di mancata indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi del contribuente. Decadenza che non può essere evitata dall’indicazione del credito in atti diversi e alternativi dalla dichiarazione dei redditi, espressamente individuata dalla norma istitutiva della decadenza, nè tantomeno dal generale ricorso al principio di emendabilità della dichiarazione fiscale, peraltro nella specie non verificatasi, non avendo la contribuente proceduto a presentare alcuna dichiarazione integrativa.
2. Il ricorso va accolto.
3. Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 2395 del 31/01/2017) ha affermato, con argomentazioni che si condividono e che vanno ribadite, che in tema di agevolazioni per il commercio, la L. n. 317 del 1991, art. 11, impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, anche quando si tratti dell’agevolazione prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 11, in virtù del rinvio che tale seconda disciplina opera alla prima. E ha ulteriormente precisato (Sez. 5, Sentenza n. 19185 del 17/07/2019) che l’utilizzazione di un credito d’imposta in compensazione sul modello fiscale F24 anzichè nella dichiarazione dei redditi integra una violazione sostanziale in quanto, in detta ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale, ed, in particolare, quello che essa non pregiudichi l’esercizio delle azioni di controllo, atteso che il modello fiscale F24 non consente al fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente.
4. Tanto determina l’accoglimento del ricorso erariale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della causa nel merito con il rigetto dell’originaria impugnazione della cartella esattoriale.
5. Le spese della fase di merito possono essere integralmente compensate, laddove quella della presente fase seguono il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa integralmente le spese di lite relative ai gradi di merito; condanna la Autocar s.r.l. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della presente fase di legittimità, che liquida in Euro 1415,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021