Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.251 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18305/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 19, presso lo studio dell’avv. Carlo De Porcellinis, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza 114/9/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 0 5 t Urlo 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da L.L. avverso gli avvisi di accertamento relativi ad accertamento di maggior reddito a fini Iva, Irap e emessi nei confronti della contribuente relativamente agli anni di imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, sul presupposto della accertata natura di socio di fatto al 25% della Associazione sportiva Meeting Sporting Club, alla quale era stata attribuita la natura di ente non commerciale, circostanza contestata dall’Ufficio impositore in autonomi giudizi.

2. La CTR ha rilevato che l’avvenuto annullamento, a opera del giudice tributario, degli avvisi di accertamento parallelamente notificati all’Associazione di cui la contribuente si assumeva essere socio, determinavano automaticamente l’annullamento anche della pretesa oggetto del presente giudizio.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi; L.L. ha resistito con controricorso.

4. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata per aver proceduto ad annullare gli avvisi in contestazione sulla semplice constatazione di un esito parziale del contenzioso esistente tra l’Associazione Meeting Sporting Club e l’Erario, atteso che le relative controversie erano pendenti innanzi a questa Corte e quindi non vi era stato alcun passaggio in giudicato delle connesse statuizioni giurisdizionali.

b. Secondo motivo: “Omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata per non aver proceduto a sospendere il presente giudizio in attesa della definitiva pronuncia di quello pregiudiziale che interessava l’associazione di cui la contribuente si assumeva essere socio di fatto.

2. La controricorrente eccepisce la tardività della notificazione del ricorso, la sua inesistenza, l’inammissibilità del ricorso per difetto di completezza dei motivi e la sua infondatezza nel merito.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. Va rilevato in via preliminare che le eccezioni di rito sollevate alla contribuente non hanno fondamento. Il termine di sei mesi per l’impugnazione in appello è stato introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, ed è applicabile, a norma del successivo art. 58, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, avvenuta in data 4 luglio 2009. Ne consegue che l’eccezione sollevata dalla controricorrente, che cita come momento rilevante la data di deposito della sentenza impugnata, non ha fondamento, posto che tale ultima circostanza è del tutto irrilevante ai fini che ne occupa. Parimenti infondata è l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, sul presupposto della sua avvenuta notificazione presso il domicilio eletto in primo grado, senza tener conto della contumacia in appello dell’odierna controricorrente. E ciò sia per il principio di ultrattività della procura, sia per la circostanza che l’avvenuta costituzione della parte in questa fase sana ogni vizio della vocatio, dovendo escludersi che si sia in presenza di un’ipotesi di inesistenza della notificazione.

5. Nel merito, va rilevato che questa Corte, in relazione agli identici periodi di imposta oggetto del presente giudizio, con le sentenze n. 23261, 23262, 23263, 23265 e 23267 del 2018, sul rilievo della sussistenza di litisconsorzio necessario tra l’Associazione sportiva Meeting Sporting Club e le persone dei suoi soci, ha dichiarato la nullità dei relativi giudizi e disposto la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Roma per nuovo giudizio a contraddittorio integro.

6. La motivazione delle suddette sentenze, che integralmente si condivide, conduce a disporre analogo esito anche per il presente giudizio, tenuto ulteriormente conto che l’adempimento all’ordine integrativo del contraddittorio già disposto nelle controversie contro l’Associazione potrebbe avere un evidente effetto assorbente rispetto all’autonomia della presente controversia.

7. Il peculiare esito del giudizio fa ritenere sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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