LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
Mavi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Luigi Cinquemani, che ha indicato recapito PEC;
la società ha dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Terrasanta n. 106 in Palermo; domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1683, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 13.4.2015, e pubblicata il 22.4.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
1. l’Agenzia delle Entrate notificava alla MAVI Spa la cartella di pagamento n. *****, in conseguenza dell’omesso pagamento della Tassa auto relativa all’anno 2004, con riferimento ad una pluralità di autoveicoli (Euro 21.731,74), ed altro, per un importo complessivo di Euro 23.853,00 (sent. CTR, p. 2).
2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo diverse contestazioni, ed in particolare affermando l’intervenuta decadenza dell’Ente impositore dal potere di esercitare la pretesa esattoriale, e comunque sosteneva la sopravvenuta prescrizione dei pretesi crediti tributari. Osservava il giudice di primo grado che gli avvisi di accertamento erano comunque divenuti definitivi, essendo stati notificati nel 2007 senza che la contribuente provvedesse ad impugnarli. Tuttavia, dovendo trovare applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, punto 1, lett. c), ed essendo stata notificata la cartella esattoriale il 4.8.2010 (sent. CTR, p. 3, ma a p. 2 è invece indicata la data del 24.2.2011), mentre la stessa avrebbe dovuto essere notificata entro il secondo anno successivo alla notifica dell’atto prodromico, l’Ente creditore era incorso nella decadenza dalla facoltà di esercitare il potere impositivo. In conseguenza, la CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento impugnata (sent. CTR, p. 3).
3. Avverso la decisione adottata dalla CTP spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sostenendo che il giudice di primo grado era incorso in errore circa la norma applicabile per determinare il termine legale per la notifica della cartella esattoriale, che non è il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, punto 1, lett. c), bensì il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, come conv., e pertanto il termine utile non è il secondo, bensì il terzo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento. La CTR non accoglieva la tesi sostenuta dalla difesa erariale, ed affermava che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento, in relazione alla Tassa auto, è effettivamente il terzo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento, ma il termine successivo, utile per la notifica della cartella di pagamento, scade il “31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo” (sent. CTR, p. 7). Nel caso di specie l’avviso di accertamento è stato notificato nel 2007, non è stato impugnato ed è perciò divenuto definitivo, pertanto la notificazione della cartella esattoriale, secondo il giudice dell’appello, avrebbe dovuto essere perfezionata entro il 31 dicembre dell’anno 2009. Avendo la notifica della cartella di pagamento raggiunto la contribuente in epoca successiva, la CTR ha ritenuto che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate risultasse infondato, ed ha pertanto confermato la decisione adottata dal giudice di primo grado.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Amministrazione finanziaria con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la impugnata decisione adottata dalla CTR di Palermo, per essere incorsa nella violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, punto 1, lett. c), nonché D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, come conv., per aver errato nel calcolo del tempo necessario per il compiersi della prescrizione dell’azionato credito per la Tassa auto.
2. Mediante il suo motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria contesta la decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto che, prima della notifica della cartella esattoriale, il credito tributario azionato fosse ormai prescritto. L’Ente impositore, premesso che la notificazione della cartella esattoriale è intervenuta in data 4.8.2010, e ricordato pure che la cartella esattoriale impugnata dalla contribuente risulta relativa a “diversi ruoli iscritti per violazioni in materia di tasse auto anno 2004”, afferma che il termine utile per evitare la prescrizione del credito in relazione allo specifico tributo, mediante la notifica di un atto interruttivo, quale è la cartella esattoriale, scade al termine del terzo anno successivo alla notifica dell’atto prodromico, pertanto dell’avviso di accertamento. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, deve trovare applicazione il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, come conv., e non il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), norma applicabile in relazione a tributi diversi.
La norma richiamata, il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, come conv., dispone: “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Trattasi di norma speciale, ed applicabile alla fattispecie in esame come ribadito, anche recentemente, da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. V, 23.10.2020, n. 23261, conf. Cass. sez. VI-V, 9.1.2014, n. 315). La tesi sostenuta dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia non appare quindi condivisibile.
2.1. Tanto premesso, occorre anche osservare che la decisione del giudice dell’appello genera incertezze in ordine ad elementi essenziali per la decisione della controversia. La CTR indica che la notificazione della cartella esattoriale sarebbe intervenuta in due date diverse, il 4.8.2010 (sent. CTR, p. 3), su cui concorda la ricorrente Agenzia delle Entrate (ric., p. 2), ed il 24.2.2011 (sent. CTR, p. 2), su cui concorda la società controricorrente (controric., p. 1 ss.), che infatti giunge ad affermare il difetto di interesse all’impugnativa da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe comunque notificato la cartella esattoriale oltre il termine utile. Al giudice dell’appello, in sede di rinvio, competerà chiarire la circostanza.
2.2. Non solo. La CTR afferma che la cartella esattoriale in contestazione riguardava una pluralità di pretese tributarie, per complessivi Euro 23.853,00, di cui Euro 21.731,74 relativi alla Tassa auto per l’anno 2004. Dalla decisione non emerge, però, quale sia stata la natura e la sorte delle ulteriori somme richieste mediante la cartella, potendo ipotizzarsi che si tratti di oneri accessori, che tali somme non siano state fatto oggetto di impugnazione, che siano state onorate dalla debitrice, che non appartenessero alla giurisdizione del giudice tributario, e potrebbero farsi ancora altre ipotesi, ma compete alla CTR chiarire la realtà dei fatti.
3. Occorre ancora rilevare che la società richiama, nel proprio controricorso, alcune contestazioni di merito, relative ad esempio alla non debenza del tributo in relazione ad automezzi che afferma essere stati ceduti in anni precedenti al 2004, che sono rimaste assorbite e, se del caso, la CTR dovrà provvedere ad esaminare, verificando anche la tempestività e la diligente coltivazione delle censure proposte.
4. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà pure a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
La Corte.
P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti innanzi esposti, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021