Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25576 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7506-2020 proposto da:

S.E.M. IMPRESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI BOSCO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MANIFATTURA DI LEGNANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO, rappresentata e difesa dall’Avvocato DARIO TARONI, e dall’Avvocato TONIO DI IACOVO, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorso –

avverso la SENTENZA n. 4927/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/4/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con sentenza del 2/7/2018, ha, tra l’altro, condannato la S.E.M. Imprese s.r.l. al risarcimento dei danni cagionati alla Manifattura di Legnano nell’esecuzione del contratto d’appalto stipulato con la stessa nel settembre del 2013, quantificandone l’importo di Euro 34.787,45, oltre interessi, ed ha condannato il terzo chiamato Helvetia Compagnia Svizzera D’Assicurazione s.a. a tenere indenne la S.E.M. di quanto la stessa debba pagare alla Manifattura di Legnano, nei limiti della somma di Euro 27.829,96.

La S.E.M. Imprese s.r.l. in liquidazione ha proposto appello, cui la Manifattura di Legnano s.r.l. in liquidazione ha resistito.

La corte d’appello, con ordinanza del 9/5/2019, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Helvetia Compagnia Svizzera D’Assicurazione s.a., al quale nessuna delle parti ha provveduto, ed ha, quindi, con la sentenza in epigrafe, dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla S.E.M. Imprese.

La corte, in particolare, dopo aver preso atto della mancata notifica dell’atto d’integrazione del contraddittorio alla Helvetia Assicurazioni, condannata in rivalsa quale garante dell’appellante S.E.M., ha ritenuto che, a fronte del litisconsorzio necessario processuale conseguentemente esistente con la stessa, l’appello, a norma dell’art. 331 c.p.c., comma 2, doveva essere dichiarato inammissibile.

La S.E.M. Imprese s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato l’11/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 13/12/2019.

La Manifattura di Legnano s.r.l. in liquidazione e concordato ha resistito con controricorso e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a fronte della mancata notifica dell’atto d’integrazione del contraddittorio alla Helvetia Assicurazioni, litisconsorte necessaria in quanto garante della S.E.M. Imprese s.r.l., l’appello, a norma dell’art. 331 c.p.c., comma 2, doveva essere dichiarato inammissibile.

1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che la S.E.M. Imprese, a seguito della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l’esistenza dei danni per i quali aveva chiamato in causa l’Helvetia Assicurazioni, aveva proposto appello avverso tale sentenza solo nelle parti in cui la stessa aveva erroneamente omesso di pronunciarsi oppure aveva respinto le domande che l’appellante aveva proposto, prestando, tuttavia, acquiescenza alla statuizione che ne aveva affermato la responsabilità in ordine ai danni il cui risarcimento è l’oggetto dell’obbligazione di garanzia, cui l’assicuratore è tenuto.

1.3. Non può, dunque, fondatamente ritenersi, ha concluso la ricorrente, che l’art. 331 c.p.c., debba trovare applicazione a tale fattispecie, non avendo il terzo chiamato alcun interesse a partecipare ad un giudizio al quale è totalmente estraneo, non dovendosi discutere dell’obbligazione stipulata tra garante e garantito.

2. Il motivo è infondato. Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente per la natura processuale del vizio dedotto, dimostrano che, ad onta di quanto affermato in ricorso, la società appellante, nell’atto di gravame (p. 20 ss) aveva espressamente censurato la sentenza del tribunale (anche) lì dove (al punto 5, p. 9 ss) l’aveva condannata al risarcimento dei danni nei confronti dell’appellata, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio con la società garante (che la sentenza appellata aveva, in effetti, condannato, nei limiti di Euro 27.829,96, a tenere indenne l’appellante, che l’aveva chiamata in causa, di quanto era stata condannata a pagare alla Manifattura di Legnano a titolo di risarcimento dei danni: v. la sentenza del tribunale, p. 11, 12 e 13). La chiamata in causa di quest’ultima, infatti, ha determinato un litisconsorzio necessario processuale tra la garante e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché, a fronte dell’accoglimento dell’azione proposta dalla società committente, la garantita soccombente aveva l’onere di rivolgere l’impugnazione sul rapporto principale non solo nei confronti della prima ma anche della garante (Cass. SU n. 24707 del 2015, in motiv., lì dove, la sentenza, a p. 41-42, ha esaminato “l’ipotesi in cui sia stata accolta l’azione principale e sia stata accolta l’azione di garanzia, che è poi quella che si è verificata nella fattispecie”, rilevando che, in tal caso, il garantito, ove proponga impugnazione nei confronti dell’attore, “deve necessariamente notificare anche al garante, ma non tanto perché la statuizione sul rapporto di garanzia sia dipendente da quella sul rapporto principale, in quanto è pregiudicata dall’accertamento della responsabilità del garantito avutasi in esso, bensì a monte e preliminarmente perché il garante è parte necessaria della stessa statuizione resa riguardo al rapporto principale. L’art. 331 c.p.c. e’, dunque, applicabile in prima battuta perché è inscindibile la causa sul rapporto principale, in quanto la chiamata aveva esteso soggettivamente il giudizio su quel rapporto…”).

3. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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