Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.260 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7916-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell’avvocato JACOPO D’AURIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5786/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di C.G. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, microzona Salario Trieste, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata in data 10 aprile 2017, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 10 ottobre 2016 (come affermato dal controricorrente).

Il contribuente, non costituito in appello, si è costituito nel presente giudizio e deposita successiva memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999 vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 149 c.p.c ex. art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4; essendo la notifica tramite agenzia di recapito privata valida ed efficace e l’appello tempestivamente spedito nel termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza. Rileva che la notifica è stata effettuata nel vigore della L. n. 124 del 2017, e quindi legittimamente.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. n. 124 del 2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017 – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacchè la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).

3.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

3.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

3.4. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello.

Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

In applicazione dell’indicato principio, deriva una mera nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello effettuata nella fattispecie tramite agenzia di posta privata-laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

Tuttavia va preliminarmente verificata la tempestività dell’appello dell’Ufficio, ne caso di specie insussistente, non essendo idonea la costituzione del contribuente nel grado di appello a sanarla.

S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale accertamento, ha consentito di verificare a seguito di acquisizione del fascicolo di merito, la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51.

Nella fattispecie l’appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, n. 22566/2016 dep. il 10.10.2016 è stato consegnato il 10.4.2017 (ultimo giorno) al destinatario non costituito: in mancanza di poteri certificativi dell’Agenzia privata e stante la mancata costituzione del contribuente (che avrebbe sanato la nullità della notifica solo se si fosse costituito nei termini utili per la proposizione dell’appello) l’appello era inammissibile in quanto tardivo.

Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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