Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.264 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29410/2019 proposto da:

T.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Maria Elena Veneroni, con studio in Pavia Via Vittadini n. 1, (mariaelena.veneroni.pavia.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 6744/2019, depositato il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. T.A., proveniente dalla *****, ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano con il quale era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere la protezione internazionale, in tutte le forme gradate previste dalla legge, in ragione del diniego della Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente aveva narrato di essersi allontanato dal paese di origine, in ragione del fatto che era rimasto senza famiglia i cui componenti erano stati stroncati sia dall’epidemia di ebola che da conflitti etnici e religiosi.

2. La parte intimata non si è difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 5,7,8 e 27; nonchè il difetto di motivazione e la violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria;

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, artt. 2 e 3 CEDU e la violazione dei parametri per la concessione della protezione sussidiaria e del dovere di cooperazione istruttorio.

3. Con il terzo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e degli artt. 2 e 10 Cost., ed art. 8 della CEDU, nonchè la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla protezione umanitaria, con omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

4. Con il quarto motivo, lamenta, infine, la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU e dell’art. 47 della Carta dei Diritti, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis.

5. I motivi devono essere esaminati congiuntamente perchè, in parte sovrapponibili, sono tutti riferiti alla censura secondo cui sarebbe stato violato il dovere di cooperazione istruttorio: il ricorrente assume, infatti, che era stata esclusa la sussistenza di atti persecutori con riferimento a fonti ufficiali aggiornate travisate, dalle quali non era emersa la grave condizione di repressione e limitazione della libertà esistente nel paese a causa della ricandidatura dell’attuale Presidente che aveva imposto un regime liberticida.

5.1. Le censure sono in parte infondate ed in parte inammissibili.

5.2. Il Tribunale, infatti, dopo aver valutato le dichiarazioni del ricorrente concernenti la sua storia personale, le ha ritenute credibili, ma inidonee a configurare i presupposti delle tre forme di protezione invocata.

5.3. Infondato, sotto il profilo fattuale, il rilievo secondo cui le COI non sarebbero state indicate (cfr. pag. 6 ricorso) si osserva, infatti, che le fonti ufficiali alle quali il Tribunale si è riferito (cfr. pagg. 7 e 10 del decreto) risultano attendibili ad aggiornate al 2018 ed al 2019 (data della decisione) per cui è stato pienamente e regolarmente assolto il dovere di cooperazione istruttoria, visto che, oltretutto, gli scontri armati denunciati risalgono ad epoca precedente e che il Tribunale ha precisamente rilevato che la situazione di instabilità denunciata stava regredendo attraverso un cammino per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti umani: al riguardo, deve ritenersi che, al di là di ipotesi di travisamento delle informazioni o di illogicità della motivazione che non risultano sussistere nel caso di specie, la valutazione del loro contenuto e della configurabilità o meno di un rischio endemico di violenza generalizzata rappresenta una questione di merito, esaminata dalla Corte territoriale con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.

5.4. La censura riguardante il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, infine, risulta inammissibile in quanto l’articolata motivazione non ha trascurato nessun elemento che doveva essere oggetto di comparazione, prospettando un percorso argomentativo certamente al di sopra della sufficienza costituzionale con il quale è stato esclusa la sussistenza della vulnerabilità denunciata: anche in questo caso, si tratta di una valutazione di merito che, in quanto tale, è incensurabile in questa sede.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese; l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consente di escludere che sussistano i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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