Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26570 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20711/2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO AIELLO;

– ricorrente –

contro

D.P.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 192/2014 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA, depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza in data 7 giugno 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.C. avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 192 del 31 ottobre 2014, e nei confronti di D.P.E..

1.1. Con la sentenza di primo grado era stata accolta l’opposizione proposta dalla D.P. avverso il decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento della somma di Euro 4.992,34 oltre interessi, in favore del D., a titolo di corrispettivo dell’attività di assistenza aziendale-contabile svolta nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010.

1.2. Il Giudice di pace aveva ritenuto provata, a mezzo testimoni, l’eccezione di pagamento del compenso professionale mediante corresponsione di Euro 120,00 mensili, senza quietanza, oltre alla somma di Euro 2.000,00 per la dichiarazione dei redditi.

2. Il Tribunale, dopo avere escluso che i testi escussi rispettivamente marito e padre della D.P. – fossero portatori di interesse che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio, ha ritenuto insussistenti le probabilità di accoglimento del gravame, e ne ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

3. D.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado, sulla base di un motivo. Non ha svolto difese in questa sede D.P.E..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. e si lamenta che il Giudice di pace aveva disposto l’ammissione della prova testimoniale richiesta dalla D.P. sull’avvenuto pagamento del compenso professionale, nonostante l’importo eccedesse i limiti previsti dalle indicate, e senza giustificare la deroga ai suddetti limiti.

2. La doglianza è fondata.

2.1. Come emerge dal ricorso (pag. 5 ed è confermato dal tenore dell’atto di appello), il D. aveva censurato con apposito motivo di gravame l’ammissione della prova testimoniale avente ad oggetto l’avvenuto pagamento, lamentando che il Giudice di pace non avesse esposto le ragioni della deroga ai limiti fissati dall’art. 2721 c.c..

Il rilievo, riproposto in questa sede come motivo di ricorso avverso la sentenza di primo grado, coglie nel segno.

2.2. Il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, si è limitato ad argomentare sull’ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’art. 246 c.p.c., ma non ha esposto le ragioni che l’hanno indotto a ritenere superabile, nel caso concreto, il limite alla prova per testi dell’avvenuto pagamento in deroga ai limiti previsti dal comb. disp. artt. 2721-2726 c.c..

3. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 07/06/2013, n. 14457; Cass. 24/01/2018, n. 1751).

4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale in quanto giudice d’appello, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c., il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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