Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.274 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19815-2018 proposto da:

L.R.G., G.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difeso dall’avvocato VINCENZA PIRRACCHIO;

– ricorrenti –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;

– controricorrenti –

C.A., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2370/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

Che: G.F. e L.R.G. hanno proposto ricorso avverso sentenza del 18 dicembre 2017 con cui la Corte d’appello di Catania aveva rigettato il loro gravame che era stato proposto nei confronti di sentenza del Tribunale di Catania n. 5009/2016, la quale aveva loro negato il risarcimento dei danni derivati dalla morte di un nipote in un sinistro stradale;

rilevato che si è difesa Sara Assicurazioni S.p.A. con controricorso;

rilevato che i ricorrenti hanno successivamente dichiarato di avere transatto e di non avere più, dunque, alcun interesse, pertanto rinunciando al ricorso tempestivamente ai sensi dell’art. 390 c.p.c. – con compensazione delle spese, e che Sara Assicurazioni S.p.A. ha dichiarato di aderire;

ritenuto pertanto che deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali;

rilevato che nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.”; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071).

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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